Reddito di cittadinanza, omessa comunicazione e riqualificazione del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 40959 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di omessa comunicazione all’INPS delle informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza integra l’autonoma fattispecie di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella l. n. 26/2019, e non la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il reddito di cittadinanza è strumento di sostegno economico alla persona in stato di bisogno e non rientra tra le erogazioni pubbliche previste dall’art. 640-bis cod. pen., né tra quelle dell’art. 316-ter cod. pen. Il comma 2 dell’art. 7 d.l. n. 4/2019 configura fattispecie autonoma e non mera ipotesi attenuata del comma 1, con la conseguenza che non opera la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Ne deriva che la norma speciale prevale e il fatto deve essere riqualificato ai sensi del comma 2.
Il Fatto
La ricorrente era stata ritenuta responsabile, all’esito di giudizio abbreviato, del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., per avere omesso di dichiarare all’INPS la condanna definitiva di un componente del proprio nucleo familiare per delitti richiamati dall’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, ottenendo così il beneficio del reddito di cittadinanza. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte di appello di Palermo.
Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge: la norma che impone di comunicare la presenza nel nucleo di soggetti condannati per i delitti richiamati è entrata in vigore due giorni dopo la presentazione della domanda, con conseguente esclusione dell’elemento soggettivo. In via subordinata ha prospettato la riqualificazione nel meno grave reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità è investita del potere di verificare, anche ultra petita, la corretta qualificazione giuridica della condotta. Preliminarmente richiama la giurisprudenza sul rapporto tra la truffa aggravata e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, muovendo dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 95 del 2004, che ha affermato il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316-ter cod. pen. Rileva come le Sezioni Unite n. 16568 del 19.04.2007 e n. 7537 del 16.12.2010 abbiano chiarito che la fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa, valorizzando la collocazione topografica e la formulazione della norma.
La Corte osserva tuttavia che all’epoca dei fatti era in vigore una norma ad hoc, l’art. 7 del d.l. n. 4/2019. La domanda di ammissione al beneficio è stata presentata il 27 marzo 2019, mentre il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. c-bis è stato introdotto solo in sede di conversione, con la l. n. 26/2019 entrata in vigore il 30 marzo 2019. L’art. 13, comma 1-bis d.l. n. 4/2019 ha fatto salve le richieste presentate secondo la disciplina previgente, erogando il beneficio per un periodo non superiore a sei mesi in assenza dell’adempimento integrativo.
Poiché i requisiti devono non solo sussistere al momento della domanda, ma persistere per tutto il periodo di erogazione, l’omessa comunicazione successiva alla scadenza del termine di sei mesi integra il reato. La Corte richiama la decisione Sez. III n. 33431 del 04.03.2021, secondo cui la condotta è penalmente rilevante ove si protragga oltre la scadenza del termine semestrale. Richiama altresì le Sezioni Unite n. 49686 del 13.07.2023, che hanno qualificato la fattispecie come reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, a tutela delle risorse economiche destinate al beneficio.
La Corte esclude quindi che il reddito di cittadinanza possa essere ricondotto alle erogazioni pubbliche dell’art. 640-bis cod. pen. e dell’art. 316-ter cod. pen., trattandosi di prestazione assistenziale alla persona e non di sostegno agli operatori economici, come già affermato nella decisione Sez. II n. 13345 del 05.03.2025. Il fatto avrebbe al più potuto integrare la violazione di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. Tuttavia, poiché la clausola di riserva è presente solo nel comma 1 dell’art. 7 d.l. n. 4/2019 e il comma 2 configura una fattispecie autonoma, la norma speciale prevale. Ne consegue la riqualificazione del fatto e l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Nota della Redazione
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