Riparazione per ingiusta detenzione e valutazione autonoma delle condotte del cautelato (Cass. pen. Sez. III n. 34597 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, comprese le ragioni delle pronunce assolutorie, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. La motivazione così conseguita, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Il giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza di aggravamento della misura non è ostativo a che il giudice della riparazione valuti autonomamente le condotte del richiedente. È invece fondata la censura sulla quantificazione dell’indennizzo che non distingua i diversi periodi di restrizione, domiciliare e inframuraria, sofferti dall’istante.
Il Fatto
Un uomo aveva subito misure cautelari detentive — dapprima custodia in carcere, poi arresti domiciliari, poi nuovo aggravamento inframurario e infine rimodulazione — nell’ambito di un procedimento per tentata estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Dai reati era stato assolto con sentenza irrevocabile. Aveva quindi chiesto la riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte di Appello, in prima battuta, aveva accolto solo parzialmente la domanda, escludendo l’indennizzo per il periodo di restrizione conseguente all’aggravamento. Su ricorso dell’istante, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio per vizio di motivazione, demandando al giudice di rinvio di tenere conto della diversa genesi dei periodi di privazione della libertà. In sede di rinvio la Corte territoriale aveva accolto integralmente la richiesta. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del Ministero è fondato solo limitatamente alla determinazione dell’importo liquidato; nel resto è inammissibile. Le censure sulla pretesa violazione dei vincoli posti dalla sentenza rescindente risultano manifestamente infondate e in parte generiche. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente il riconoscimento dell’indennizzo per l’intero periodo di restrizione, anche per quello trascorso in carcere dopo l’aggravamento.
Il giudice di rinvio è pervenuto a tale conclusione esaminando i percorsi argomentativi delle due decisioni assolutorie dai reati di evasione, valorizzando la documentazione del ricovero ospedaliero, i tentativi di allertare le forze dell’ordine e la temporanea impossibilità di accedere al nuovo luogo di esecuzione della misura. Su questa base ha escluso qualsiasi contegno doloso o gravemente colposo imputabile all’istante.
Un simile impianto ben poteva essere confutato deducendo, con la necessaria specificità, l’omessa o insufficiente valutazione delle condotte tenute nei due episodi. Il ricorrente si è invece limitato a considerazioni generiche ed esplorative, prospettando che la condotta “ben poteva” integrare colpa grave. Privo di consistenza è anche il rilievo secondo cui il giudicato cautelare sull’aggravamento sarebbe ostativo a ogni ulteriore valutazione in sede di riparazione.
La Suprema Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458-01), secondo cui il giudice della riparazione deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori, con motivazione incensurabile se adeguata e congrua. Anche il secondo motivo, sulla mancata riduzione dell’indennizzo per una “eventuale” colpa non grave, è marcatamente generico: il ricorrente non ha individuato alcuna condotta colposa e ha definito l’esistenza delle condotte come “eventuale”.
È invece fondata la censura sulla quantificazione. L’ultimo periodo di detenzione era stato nuovamente sofferto in regime di arresti domiciliari, circostanza che trova riscontro nella stessa ordinanza impugnata e che impone l’annullamento con rinvio, in parte qua, ad altra Sezione della Corte di Appello per una rideterminazione che tenga conto dei diversi periodi di restrizione.
Nota della Redazione
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