Sequestro probatorio: necessaria motivazione sulle esigenze istruttorie (Cass. pen. Sez. II n. 24732/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il provvedimento impositivo deve essere corredato da una motivazione specifica che dia conto delle concrete esigenze istruttorie che lo giustificano, indicando il nesso di strumentalità tra il bene sequestrato e le finalità probatorie perseguite, nonché la non surrogabilità della misura. La motivazione non può risolversi in richiami generici o nella prospettazione di finalità ablatorie proprie del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il giudice del riesame, nel verificare il fumus commissi delicti in caso di reati presupposti (quali riciclaggio o reimpiego), deve individuare almeno la tipologia del reato presupposto, ma non può esimersi dall’esplicitare le ragioni per cui il mantenimento del vincolo sia ancora necessario ai fini dell’accertamento dei fatti.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica di Vasto disponeva il sequestro probatorio di un’autovettura, ritenuta corpo di reato, nei confronti di un indagato per i reati di riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter.1 cod. pen.), in relazione a un’appropriazione indebita in danno di una società di noleggio. Il veicolo era stato formalmente acquistato da EB Repair S.r.l., società terza, che impugnava il provvedimento. Il Tribunale di Chieti, in sede di riesame, confermava il sequestro, ritenendo sussistente il fumus dei reati ipotizzati e la pertinenza del bene, nonché l’estraneità della società acquirente, sulla base di elementi indiziari. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo otto motivi, tra cui la carenza di motivazione sulle esigenze probatorie e l’illegittima confusione tra sequestro probatorio e preventivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili o infondati gli altri. Ha ribadito che, in tema di sequestro probatorio, il provvedimento deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, specifichi la finalità probatoria perseguita e la necessità della misura, non essendo surrogabile con altri mezzi di ricerca della prova (Sez. U, n. 36072/2018, Botticelli; Sez. U, n. 5876/2004, Bevilacqua). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non chiariva quali specifiche attività investigative rendessero necessario il mantenimento del vincolo, né individuava gli accertamenti ai quali il veicolo sarebbe funzionale, limitandosi a generici richiami alla possibile futura confisca, finalità estranea al sequestro probatorio.
La Corte ha invece ritenuto adeguata la motivazione in ordine al fumus commissi delicti, evidenziando che il reato presupposto era stato individuato nella tipologia dell’appropriazione indebita e che gli elementi indiziari – quali la contiguità temporale dei trasferimenti e i rapporti tra i soggetti – erano idonei a giustificare l’astratta configurabilità dei reati ipotizzati. Ha inoltre precisato che le questioni relative alla buona fede del terzo acquirente e alla titolarità del bene attengono al merito della causa e non sono rilevanti ai fini del sequestro probatorio, che prescinde da un accertamento definitivo sulla riferibilità soggettiva dell’illecito.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della motivazione del sequestro probatorio: il difensore del terzo interessato deve eccepire la carenza di motivazione quando il provvedimento non indica le specifiche esigenze istruttorie, gli accertamenti da compiere sul bene e la ragione per cui tali accertamenti non possono essere svolti con mezzi meno afflittivi; la mera prospettazione di una futura confisca è inidonea a sorreggere il vincolo.
- Distinzione tra sequestro probatorio e preventivo: il sequestro probatorio è finalizzato all’acquisizione della prova e non presuppone la pericolosità del bene o la sua confiscabilità; la buona fede del terzo acquirente, rilevante per la confisca, è irrilevante per la legittimità del sequestro probatorio, che si fonda esclusivamente sul nesso di pertinenza con il fatto da accertare.
- Limiti del ricorso per cassazione avverso il riesame: il ricorso ex art. 325 c.p.p. è ammissibile solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione non riconducibili a mancanza assoluta o apparenza; l’avvocato deve quindi concentrare le censure sulla violazione di norme processuali (es. artt. 253, 355 c.p.p.) e sulla mancata indicazione delle esigenze probatorie, piuttosto che sulla rivalutazione dei fatti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.