Continuazione in executivis: no declaratoria di inammissibilità senza esame nel merito (Cass. pen. Sez. I n. 33538 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito di istanza ex art. 671 cod. proc. pen., non può dichiararla inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. quando la richiesta sia specificamente rivolta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati, essendo tenuto a valutarne il merito. Qualora sia stato irrevocabilmente accertato che la reiterazione di reati dello stesso tipo, in un determinato ambito cronologico, esprime un disegno unitario, l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso rispetto a episodi intermedi del medesimo tipo deve essere dimostrazione rigorosa, fondata su puntuali e significative ragioni. La declaratoria di inammissibilità che non espliciti l’aporia o l’inconciliabilità logica tra provvedimenti ex art. 671 è viziata per violazione di legge e difetto di motivazione.
Il Fatto
Il condannato presenta istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di sette sentenze irrevocabili, pronunciate da diversi giudici tra il 2014 e il 2022, per reati in materia di stupefacenti, furto e violazione della normativa sulle misure di prevenzione.
In precedenza la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo tra gruppi di reati in parte coincidenti, con ordinanza del 7 marzo 2024 e con successiva ordinanza del 20 maggio 2025. Il Tribunale di Genova, rilevata una “palese aporia” tra i due provvedimenti, dichiara inammissibile l’istanza. Il difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica investe i presupposti della declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e i limiti del sindacato del giudice dell’esecuzione sulla richiesta di continuazione.
La Corte rileva che il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato non esplicita la ravvisata aporia o inconciliabilità logica tra le due ordinanze del giudice dell’esecuzione palermitano, derivante dal riconoscimento parziale del vincolo tra gruppi di reati in parte inglobanti le medesime condotte.
Determinante è il rilievo che l’esistenza del vincolo rispetto agli ulteriori reati, non contemplati in ciascuno dei predetti provvedimenti, non risulta specificamente e irrevocabilmente esclusa in sede di cognizione, né tanto meno in sede esecutiva. Da ciò la Corte desume che il giudice non era esonerato dal valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per l’estensione del vincolo nei termini invocati dall’instante.
Il percorso argomentativo si àncora a un orientamento consolidato: il giudice dell’esecuzione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta sulla sussistenza del vincolo, quando sia stato irrevocabilmente accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili a uno specifico tipo legale, in un determinato ambito cronologico, sia espressione di un disegno unitario, anziché frutto di determinazioni estemporanee o di un mero stile di vita deviante.
In tale ipotesi l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, con riferimento a episodi del medesimo tipo verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, fondata su puntuali e significative ragioni. A sostegno la Corte richiama Sez. 4 n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri; Sez. 1 n. 20471 del 2001 e n. 19358 del 2012; Sez. 1 n. 54106 del 24/3/2017, Miele; Sez. 1 n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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