Affidamento in prova e prognosi di recidiva nella guida (Cass. pen. Sez. I n. 34722 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedere al giudizio di affidamento in prova al servizio sociale il tribunale di sorveglianza non è vincolato dalla sussistenza di un domicilio certo, che agevola i controlli di polizia ma non esaurisce la prognosi sul pericolo di recidiva imposta dall’art. 47 ord. pen. La tipologia di attività lavorativa proposta, quando sia itinerante e comporti la guida di autoveicoli, costituisce elemento valutabile in concreto ai fini del giudizio di pericolosità, specie in relazione alla natura del reato in espiazione. In sede di legittimità i motivi che non evidenziano un vizio nella costruzione logica della decisione e che difettano di autosufficienza sono inammissibili, non potendo il giudice di legittimità supplire alle carenze rappresentative del ricorso.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione per omicidio stradale commesso con guida in stato di ebbrezza, con un ulteriore precedente specifico per guida in stato di ebbrezza, aveva presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il programma proposto prevedeva un domicilio certo e un’attività lavorativa itinerante implicante anche la guida di autoveicoli.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 25 marzo 2026, aveva respinto l’istanza, ritenendo non ancora formulabile una prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale, per la mancanza di revisione critica da parte del condannato e per l’inidoneità del programma, che riproponeva la medesima attività lavorativa in cui erano impiegati anche soggetti pregiudicati. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incongruità della valutazione circa il domicilio, la tracciabilità degli spostamenti, il riottenimento della patente e la diversità dell’orario dell’incidente rispetto a quello di lavoro.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondato il ricorso, muovendo dalla considerazione che la valutazione del tribunale di sorveglianza attiene alla prognosi sul pericolo di recidiva e alla idoneità del programma trattamentale, e che su tali aspetti il controllo di legittimità non può spingersi oltre la verifica della tenuta logica della decisione.

Quanto al primo profilo, l’esistenza di un domicilio certo è argomento non conferente: essa agevola i controlli di polizia, ma non esaurisce la prognosi imposta dall’art. 47 ord. pen., che il Tribunale ha risolto in senso sfavorevole al ricorrente. Il Collegio ha quindi escluso che la deduzione evidenzi un vizio nella costruzione logica del provvedimento.

La doglianza relativa alla tracciabilità degli spostamenti è stata ritenuta inammissibile sotto un duplice profilo: il motivo, oltre a essere meramente riferito, è privo di autosufficienza, e comunque non si confronta con la decisione, fondata non soltanto sulla mancanza di un avvio del processo di revisione critica, ma anche sul pericolo di recidiva derivante dalla tipologia dell’attività lavorativa proposta. Analogamente, la deduzione sul riottenimento della patente e sull’esito positivo dei controlli è stata giudicata inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infine, quanto alla circostanza che l’incidente stradale si verificò in orario diverso da quello di lavoro, la Corte ha rilevato che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e, in ogni caso, non evidenzia un vizio nel percorso logico della decisione. Nel contesto dell’espiazione di una pena per un reato commesso alla guida di un autoveicolo, il Tribunale non illogicamente ha ritenuto preclusiva alla concessione della misura alternativa la circostanza che il programma del trattamento comportasse la possibilità per il condannato di rimettersi alla guida di veicoli durante l’espiazione.

Alla declaratoria di infondatezza consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La diffusione del provvedimento impone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *