Compensazione delle spese alla parte civile: necessari motivi gravi ed eccezionali (Cass. pen. Sez. V n. 34958 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali tra imputato e parte civile, nel giudizio di appello, non è un esito obbligato ma una soluzione eccezionale. Ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato che ne abbia fatto richiesta ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese quando l’assoluzione — salvo il difetto di imputabilità — escluda totalmente il diritto al risarcimento o la domanda sia del tutto rigettata. La compensazione è ammessa solo in presenza di giustificati motivi, da leggersi, per il principio di unitarietà dell’ordinamento, come gravi ed eccezionali ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. Il giudice deve perciò dar conto in modo congruo e preciso delle ragioni della deroga al criterio di soccombenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva assolto due imputati dal reato di diffamazione aggravata, contestato per la pubblicazione di un articolo su un quotidiano on line. La parte civile aveva proposto appello ai soli interessi civili, chiedendo il risarcimento del danno; l’appello è stato respinto.
Nel confermare la decisione, la Corte territoriale ha disposto l’integrale compensazione delle spese tra le parti private, richiamando genericamente la natura delle frasi pubblicate. Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’insufficiente motivazione su tale statuizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla regola dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., che nel giudizio di appello riconosce all’imputato richiedente il diritto alla rifusione delle spese quando l’assoluzione escluda totalmente il risarcimento o la domanda della parte civile sia del tutto rigettata. Il principio della domanda fonda quindi una vera e propria pretesa, come affermato dalla Sez. 5 n. 20383 del 23/02/2023.
La norma ammette però la compensazione in presenza di giustificati motivi. Si tratta di una formula volutamente aperta, che rimette al prudente apprezzamento del giudice situazioni peculiari e non tipizzabili, estranee alla fisiologica dialettica processuale e alla coessenziale incertezza dell’esito del giudizio.
Poiché l’azione civile esercitata nel processo penale conserva natura privatistica, il regime delle spese resta governato dal criterio di soccombenza dell’art. 91 cod. proc. civ.. Le due discipline vanno lette in combinazione: i motivi di compensazione, per essere “giustificati”, devono essere gravi ed eccezionali, secondo la corrispondente previsione dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamata dalla Sez. 6 n. 35931 del 24/06/2021.
Non integrano tale requisito la complessità o la pluralità delle questioni, né l’incertezza sulla fondatezza delle ragioni azionate in assenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come chiarito dalla Sez. 6 n. 22598 del 25/09/2018. Non basta il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, né alla natura della controversia o alle alterne vicende del processo.
Nella fattispecie la Corte territoriale aveva giustificato la compensazione con un generico riferimento alla natura delle frasi pubblicate, sganciato dalle ragioni del verdetto assolutorio, a fronte del totale rigetto della domanda risarcitoria. Il difetto di motivazione determina quindi l’annullamento della sentenza, limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.