Reato continuato in esecuzione: aumenti per i reati satellite non oltre il (Cass. pen. Sez. I n. 34719 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna pronunciata per una pluralità di reati unificati ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. La motivazione deve consentire il controllo sull’esercizio della discrezionalità e la verifica del rapporto di proporzione tra le componenti della pena complessiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, su istanza del condannato aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze irrevocabili pronunciate in sede di giudizio abbreviato. Individuata la violazione più grave nella pena inflitta con la prima condanna, il giudice aveva irrogato, in continuazione, aumenti di pena per le fattispecie giudicate con le altre due sentenze, già ridotti per il rito.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando il criterio di determinazione della pena. Ha dedotto che il giudice aveva omesso di individuare la pena per il reato più grave e di esplicitare i singoli aumenti per i reati satellite, quantificando aumenti superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione e non applicando la riduzione per il rito sulla pena complessiva finale.

La Motivazione della Corte

La prima sezione ha accolto il ricorso richiamando la costante indicazione giurisprudenziale secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare le pene inflitte con distinte condanne, deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare sulla relativa pena autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione. Il principio è espresso da Sez. 1 n. 17948 del 2024, con i conformi Sez. 1 n. 21424 del 2019, Sez. 5 n. 8436 del 2013 e Sez. 1 n. 38244 del 2010.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione aveva individuato la violazione più grave tramite un generale rinvio alla sanzione complessivamente irrogata per quattro capi di imputazione avvinti da continuazione interna, senza dare conto della pena inflitta per il reato più grave e dei singoli aumenti per i reati satellite. Analoga modalità era stata seguita per i due reati satellite giudicati con la seconda sentenza, per i quali era stato stabilito un aumento complessivo al netto della riduzione per il rito.

Quanto al reato giudicato con la terza sentenza, pronunciata in sede di rinvio, il giudice aveva disposto un incremento di pena, al netto della riduzione per il rito, più severo rispetto alla pena finale irrogata in aumento dal giudice della cognizione. Tale quantificazione contrasta con il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 6296 del 2016, secondo cui gli aumenti per i reati satellite non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

L’ordinanza è stata pertanto annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, affinché proceda alla rideterminazione in aderenza ai principi richiamati, così da consentire il controllo sulla discrezionalità e la verifica del rapporto di proporzione tra le componenti della pena complessiva, secondo Sez. U. n. 47127 del 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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