Revoca della sospensione condizionale e reato della seconda condanna (Cass. pen. Sez. VII n. 35031 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una condanna precedente può fondarsi su una successiva condanna a pena sospesa solo quando anche quest’ultima sospensione sia a sua volta revocata per effetto di un’ulteriore condanna. In tale ipotesi rileva la data di commissione del reato oggetto della seconda condanna, e non quella del reato oggetto della decisione che ha determinato la revoca della seconda sospensione. L’art. 164, ultimo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 168, comma primo, cod. pen., presuppone infatti l’esistenza di due sole condanne a pena sospesa.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione aveva revocato, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con una prima sentenza di condanna, adottando il provvedimento sulla base dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. La revoca si fondava sulla catena di condanne intervenute in executivis.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che i reati oggetto della terza sentenza, che avevano determinato la revoca del beneficio concesso con la seconda, erano stati commessi dopo il decorso del quinquennio dalla pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente individuato il dato rilevante nella data di commissione del reato cui si riferisce la seconda sentenza, ricompresa nel quinquennio, e non nella data di commissione del reato oggetto della decisione successiva.

Il percorso argomentativo muove dal meccanismo dell’art. 168, comma primo, cod. pen., che collega la revoca alla commissione di un reato durante il periodo di sospensione. La Corte richiama l’art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente evocato dal primo comma dell’art. 168: la disposizione presuppone l’esistenza di due sole condanne a pena sospesa e non opera quando la seconda sospensione venga revocata per effetto di una ulteriore condanna, anche intervenuta dopo il quinquennio dall’irrevocabilità della prima.

Su questo asse si collocano i precedenti citati: Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, Petrucci; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, Lopalco; Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019. Da essi la Corte trae il principio per cui la revoca della seconda sospensione apre la via alla revoca della prima, senza che il decorso del quinquennio valga a precluderla.

Le doglianze, oltre che infondate, sono state qualificate come in parte tese a sollecitare una diversa lettura non consentita in sede di legittimità, con richiamo a Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

All’inammissibilità la Corte ha collegato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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