Ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 2224 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. La nozione di violazione di legge ricomprende, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Non è quindi consentito, in sede di legittimità, censurare il merito del giudizio di pericolosità sociale o la congruità della misura applicata, quando la motivazione esista e non sia apparente.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina aveva disposto nei confronti del proposto la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni. La Corte d’appello di Messina, con decreto del 26/06/2025, aveva confermato il provvedimento genetico.

Avverso tale decreto, la difesa del proposto proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi incentrati sull’omessa motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale e all’eccessività della misura, ritenuta preclusiva dell’attività lavorativa autorizzata dal Magistrato di sorveglianza in altro procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, in quanto fondato su motivi non consentiti. Le doglianze articolate, pur formulate in termini di violazione di norme procedurali, contestavano nella sostanza il merito del giudizio di prevenzione, ovvero l’esito valutativo cui erano approdati i giudici di merito, concordi nel ritenere i profili di pericolosità integralmente riscontrati all’esito dell’analisi del pregresso criminale.

La Corte ha richiamato il principio assodato secondo cui, in materia, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. Tale evenienza ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. A sostegno, ha citato il precedente delle Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01 e la pronuncia Sez. 2, n. 44578 del 2023, Imp. Armosino.

Il riferimento normativo è stato individuato nel testo dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, che limita espressamente il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello alla sola violazione di legge.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso che la motivazione fosse del tutto inesistente, rilevando come il provvedimento impugnato, richiamando estensivamente quello genetico, avesse sufficientemente spiegato le ragioni per cui la condanna in materia di stupefacenti rappresentasse un ulteriore tassello nella carriera criminale del proposto, attualizzandone il giudizio di pericolosità. Quanto al secondo motivo, la motivazione non è risultata mancante né errata, ma soltanto fraintesa dalla difesa, essendo evidente il riferimento all’operatività dell’art. 14 d.lgs. 159/2011 nella valutazione del rapporto tra misura di prevenzione ed esecuzione di pena domiciliare con autorizzazione al lavoro esterno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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