Ricorso inammissibile se assertivo sulla recidiva nel biennio (Cass. pen. Sez. VII n. 39914 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva nel biennio ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, non occorre un precedente penale in materia, essendo sufficiente la prova di una precedente violazione divenuta definitiva. La prova della definitività dell’accertamento grava sull’accusa, ma il verbale di contestazione, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio da cui risalire con certezza alla definitività della pregressa violazione amministrativa. Il principio di vicinanza della prova non determina inversione dell’onere probatorio nel rito penale, ma impone all’imputato che formuli eccezioni difensive di allegare circostanze ed elementi fattuali concreti a sostegno della propria tesi. È inammissibile il ricorso che riproponga censure già vagliate dal giudice di merito senza analitica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

La questione centrale attiene alla prova della definitività del precedente accertamento, necessaria ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, e alla dedotta inversione dell’onere probatorio in danno dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi. Essi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza la necessaria critica analisi delle argomentazioni della decisione impugnata.

Quanto al primo motivo, il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la prova della recidiva nel biennio, non è necessario produrre l’attestazione documentale della definitività del precedente accertamento. È sufficiente, in via alternativa ed esemplificativa, l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di polizia giudiziaria.

Fermo restando il principio per cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, la produzione del verbale di contestazione, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio da cui risalire con certezza alla definitività della pregressa violazione amministrativa. La Corte territoriale si è allineata a tale orientamento, avendo rilevato che, alla luce del precedente accertamento ricordato dal teste e della mancata allegazione di dati contrari, la recidiva era stata ritualmente contestata.

Sul dedotto profilo dell’inversione dell’onere della prova, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio della vicinanza della prova. A fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario mediante concreti e oggettivi elementi fattuali. Tale onere di puntuale allegazione non si traduce nel rito penale in inversione dell’onere probatorio, ma consente l’estensione della ricerca della prova nella direzione indicata dall’imputato, quando questi informi adeguatamente e in modo circostanziato l’organo che deve provvedervi.

Quanto al secondo motivo, la motivazione in punto di dosimetria della pena è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici di merito hanno dato conto di avere valutato la congruità della pena, già quantificata in primo grado in misura prossima al minimo edittale, tenendo conto del reato contestato e della personalità dell’imputato. Il sindacato di legittimità è ammesso solo quando la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza esclusa nel caso concreto.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *