Ricorso per cassazione avverso patteggiamento inammissibile per difetto di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35135 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge 23.6.2017 n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Non è più deducibile in cassazione il motivo concernente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o il preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio, perché estraneo al perimetro tassativo dell’impugnazione consentita. Il ricorso che prospetti tale censura è pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, in composizione GIP-GUP, con sentenza di patteggiamento ha applicato all’imputato la pena complessiva di anni quattro, mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro ventimilaottocento di multa, con la riduzione per il rito, in relazione a reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 81, capoverso, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenuta la continuazione interna ed esterna con i reati già giudicati con una precedente sentenza del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., di cui il giudice avrebbe dovuto dar conto ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente ha lamentato, in particolare, che il Tribunale avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico-giuridico posto a fondamento dell’esclusione delle cause di proscioglimento, incorrendo in un vizio radicale di motivazione su un punto decisivo del controllo demandatogli.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile per cause rilevabili senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: a far tempo da tale data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento sia la relativa impugnativa, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza».

La Corte ha quindi affermato che non rientra più tra i motivi di ricorribilità quello, come dedotto nel caso di specie, attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio. Il motivo, così come articolato, si colloca al di fuori del perimetro tassativo della impugnazione consentita.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa nella misura di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *