Rapina e danno di speciale tenuità: no alla sola valutazione economica (Cass. pen. Sez. VII n. 4956 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del reato, che lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita. Solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante. L’apprezzamento è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il delitto di rapina e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 24.05.2024. Con un unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., lamentando che i giudici di merito non avessero riconosciuto la speciale tenuità del danno.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per verificare se l’esclusione dell’attenuante sia stata operata con motivazione congrua, alla luce della natura plurioffensiva del reato.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva anzitutto che la censura, articolata come violazione di legge e vizio di motivazione, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, quale quella contenuta a pagina 6 della sentenza impugnata.

Nel respingere la doglianza, la Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non basta che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, in ragione della natura plurioffensiva del reato. Questo lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione dell’ingiusto profitto.

Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio risulti di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante. Il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando immune da vizi logico-giuridici, come affermato dalla Sez. II n. 50987 del 17.12.2015.

La Corte osserva che i giudici del merito hanno escluso l’attenuante con motivazione congrua e priva di illogicità, valutando le complessive modalità del fatto sia sotto il profilo dell’oggettivo valore economico del bene sottratto, sia sotto quello delle particolari modalità di estrinsecazione della condotta, avendo la persona offesa riportato di essere stata afferrata al collo. Su tali basi, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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