Rapina e esercizio arbitrario differiscono per l’elemento soggettivo (Cass. pen. Sez. VII n. 25205 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elemento distintivo tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell’elemento soggettivo. Nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile; nel secondo agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa. Ne consegue che la riqualificazione del fatto non può fondarsi sulla sola materialità della condotta. In sede di legittimità è inoltre precluso il sindacato sulla valutazione delle risultanze processuali e sulla tenuta logica della motivazione mediante raffronto con modelli di ragionamento esterni.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna per il reato di rapina, contestato in concorso, con la circostanza aggravante del nesso teleologico rispetto a una condotta di lesioni.
Il primo ricorrente censura l’accertamento del fatto e il diniego di riqualificazione ai sensi dell’art. 393 cod. pen., oltre alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Il secondo deduce il vizio di motivazione sulla responsabilità e la mancata declaratoria di non procedibilità, previa esclusione dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i motivi dei due ricorsi. Per il primo ricorrente rileva che le doglianze deducono vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale articola passaggi logicamente ineccepibili e non scrutinabili in sede di legittimità. Il primo motivo è inoltre meramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi disattese, secondo il principio espresso da Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019, e si risolve in una rilettura del merito.
Sul secondo motivo la Corte richiama il principio della giurisprudenza consolidata secondo cui l’elemento distintivo tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede nell’elemento soggettivo: nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare un profitto ingiusto, nella consapevolezza che la pretesa non gli spetta né è azionabile; nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto. Il richiamo è a Sez. 2 n. 11484 del 14.12.2016, dep. 2017.
Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è dichiarato non consentito e manifestamente infondato. La motivazione impugnata non incorre in alcuno dei vizi dell’art. 606 cod. proc. pen. e applica correttamente il principio per cui il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti, secondo Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017, Sez. 2 n. 50196 del 26.10.2018 e Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017.
Quanto al secondo ricorrente, il motivo sulla responsabilità propone una rilettura del compendio probatorio non suscettibile di scrutinio in legittimità, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione a quella dei gradi di merito e di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con altri modelli di ragionamento, come affermato da Sez. U n. 12 del 31.05.2000. Il motivo sulla procedibilità è manifestamente infondato: la sentenza giustifica il nesso teleologico sulla base delle videoregistrazioni, e il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., in relazione all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen., è comunque procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 582 cod. pen.
La rilevata inammissibilità non è superata dalle memorie sopravvenute. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
- Art. 576 c.p. – Circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso