Lesioni stradali e fuga: l’ebbrezza non esclude di regola la consapevolezza dell’incidente (Cass. pen. Sez. VII n. 35138 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lesioni personali stradali aggravate dalla fuga e dalla omessa assistenza di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, lo stato di alterazione alcolemica del conducente non comporta l’automatica esclusione della capacità di percepire l’incidente e di rendersi conto della situazione determinatasi. Il giudice di merito può fondare l’affermazione dell’elemento soggettivo su indici di fatto, tra cui il percorso compiuto dopo l’impatto per un tratto significativo e senza ulteriori violazioni, che rivelano la persistente capacità dell’imputato di orientarsi nella circolazione. La doglianza che solleciti una diversa lettura di tali elementi integra una richiesta di rivalutazione del fatto, estranea al sindacato di legittimità, restando preclusa alla Corte di cassazione la rilettura delle prove e l’autonoma valutazione riservate al giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale di Viterbo del 13 marzo 2024, che aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di lesioni personali stradali, oltre che delle condotte di fuga e di omessa assistenza previste dall’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, il giudice di primo grado aveva applicato la pena ritenuta di giustizia e le statuizioni accessorie conseguenti.

Avverso la pronuncia di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di considerare lo stato di alterazione in cui versava, tale da impedirgli di comprendere di avere cagionato un incidente con persone ferite e di essersi dato alla fuga, e che non avesse quindi adeguatamente accertato l’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, respingendo la tesi secondo cui l’ebbrezza avrebbe dovuto escludere in radice la consapevolezza dell’incidente. La Corte di appello non aveva affatto eluso il tema della consapevolezza, ma lo aveva risolto con una valutazione immune da manifesta illogicità.

Il giudice di merito aveva osservato che, pur essendo stato accertato un tasso alcolemico considerevole, esso non era tale da imporre l’automatica esclusione della capacità di percepire l’accaduto. Soprattutto, il percorso compiuto dopo l’impatto, per un tratto significativo e senza incorrere in ulteriori violazioni, è stato razionalmente valorizzato quale indice della persistente capacità dell’imputato di orientarsi nella circolazione e di rendersi conto della situazione determinatasi.

La doglianza, pertanto, non denunciava una frattura logica della motivazione né un travisamento decisivo, ma sollecitava una rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, n. 47289 del 2003 e n. 24 del 1999, secondo cui il sindacato di cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione.

Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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