Conflitto di interessi e truffa nella cartolarizzazione dei crediti (Cass. pen. Sez. II n. 12431 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cartolarizzazione dei crediti, il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 — e segnatamente l’indicazione nel prospetto informativo della «possibile» esistenza di conflitti di interesse e delle caratteristiche dell’operazione — non esclude di per sé la configurabilità del fumus del reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. Il conflitto di interessi del soggetto che gestisce l’operazione, ove non solo sottaciuto ma espressamente negato all’investitore nel corso delle trattative, viola il dovere di buona fede precontrattuale di cui all’art. 1337 cod. civ. e integra gli artifici e raggiri, con conseguente legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto. In sede di riesame delle misure cautelari reali il controllo del giudice è limitato alla astratta configurabilità del reato, senza anticipare il giudizio di merito sulla responsabilità.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28/06/2024, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto dell’11/03/2024 del G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di oltre dieci milioni di euro.

La misura era stata adottata nell’ambito di un procedimento per truffa continuata e pluriaggravata ai danni di un fondo d’investimento. Secondo l’ipotesi accusatoria, il ricorrente avrebbe indotto in errore il fondo in ordine alla bontà di operazioni di investimento consistenti nell’acquisto di obbligazioni emesse in operazioni di cartolarizzazione di crediti verso il Servizio sanitario nazionale, occultando o negando i propri interessi nelle società coinvolte e la rischiosità dei crediti acquisiti. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamentava l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 130 del 1999, sostenendo che il Tribunale avesse «disapplicato» le previsioni che disciplinano il compendio informativo dovuto all’investitore professionale. Poiché i prospetti informativi indicavano la possibile esistenza di conflitti di interesse e le caratteristiche dell’operazione, gli obblighi informativi sarebbero stati rispettati e il fumus non avrebbe potuto essere ravvisato.

La Corte muove dal consolidato principio per cui, in sede di riesame delle misure cautelari reali, il controllo non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito, ma deve limitarsi alla verifica di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, restando preclusa ogni valutazione sugli indizi di colpevolezza (Sezioni Unite n. 7 del 2000). Il Tribunale deve accertare l’astratta configurabilità del reato, astraendo solo dalla necessità di ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. II n. 19682 del 2022). Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che nella nozione di «violazione di legge», unico motivo proponibile ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta o la mera apparenza di motivazione, ma non l’illogicità manifesta (Sezioni Unite n. 5876 del 2004).

Nel merito, la Corte rileva che il ricorrente non contesta l’esito finanziariamente negativo delle operazioni per il fondo. Il Tribunale ha congruamente argomentato come le indagini tecniche avessero evidenziato il conflitto di interessi in cui versavano il ricorrente e il coindagato nella gestione delle tre cartolarizzazioni: le società veicolo avrebbero acquistato massicciamente crediti da altre SPV riferibili agli stessi indagati, influenzando la selezione dei crediti e realizzando un circuito assimilabile allo schema Ponzi. Tale conflitto sarebbe stato non solo sottaciuto ma espressamente negato al negoziatore del fondo.

Il Tribunale ha anche evidenziato le ampie assicurazioni fornite in ordine al «certo» realizzo dei crediti extra-budget, che presentavano invece seri problemi non solo sul quando ma anche sull’an del realizzo. Da ciò discende che il rispetto degli obblighi informativi non toglie rilievo alla condotta silente e negatoria: nei prospetti non era indicato che il gestore versava in una situazione di effettivo conflitto, che, in trattative da condurre secondo buona fede, doveva essere reso noto e non negato. La Corte esclude quindi le denunciate violazioni e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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