Atti osceni in luogo frequentato da minori: distanza e identificazione (Cass. pen. Sez. III n. 35277 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza dell’aggravante del reato di atti osceni commesso in luogo abitualmente frequentato da minori, non rileva la distanza tra il luogo del fatto e l’istituto scolastico, ma la presenza elettiva e sistematica di più soggetti minori in quel sito, valutabile su base statistica e secondo le abitudini di frequentazione (art. 527, secondo comma, cod. pen.). La distinzione tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza risiede nel diverso grado, qualitativo e quantitativo, di offesa al pudore sessuale: i primi ledono in modo intenso la moralità sessuale suscitando disgusto o rappresentazioni erotiche; i secondi offendono il normale sentimento di costumatezza generando fastidio e riprovazione (art. 726 cod. pen.). L’identificazione dell’imputato può fondarsi su convergenti deposizioni, descrizione fisica e notorietà nel contesto locale, anche in assenza di ricognizione formale. Lo stato di ebbrezza alcolica volontaria o colposa rientra nelle actiones liberae in causa e non incide sulla responsabilità né sulla dosimetria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 20.01.2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 20.05.2024 nei confronti di un uomo in ordine al reato di cui all’art. 527 cod. pen., aggravato dall’essere stato commesso nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

Il fatto riguardava un soggetto, in evidente stato di ebbrezza, che si portava le mani ai genitali rivolgendo alle ragazze presenti un esplicito invito di natura sessuale. La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la ritenuta insussistenza dell’aggravante per la distanza dall’istituto scolastico e la mera presenza occasionale di minori; la qualificazione giuridica del fatto come atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’art. 726, difettando l’oscenità; la mancanza di identificazione certa dell’imputato; il mancato rilievo dello stato di ebbrezza ai fini del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la terza doglianza, relativa all’identificazione dell’imputato. Pur non essendovi stata alcuna ricognizione personale o individuazione fotografica, le deposizioni delle persone offese convergono nella descrizione dell’autore del fatto, soggetto di età compresa tra i 50 e i 60 anni, con capelli ricci e barba, che indossava mascherina e cappello. Lo stesso, pur non conosciuto per nome, era noto alle giovani e alle forze dell’ordine per l’abituale stato di ebbrezza e per la presenza nella piazza centrale del piccolo paese. La Corte esclude quindi ragionevoli dubbi sulla identificazione, essendo l’imputato l’unico soggetto corrispondente alla descrizione fisica e alle abitudini descritte.

Quanto al primo motivo, i giudici lo dichiarano inammissibile. Ciò che rileva non è la distanza dall’istituto scolastico, bensì il fatto che all’ora del fatto i giovani, appena usciti da scuola, erano soliti ritrovarsi ai tavolini del bar della piazza prima di prendere l’autobus. Il Collegio richiama il principio di Sez. III n. 56075 del 21.09.2017, secondo cui per luogo abitualmente frequentato da minori si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico, bensì un luogo in cui, su attendibile valutazione statistica, la presenza di più minori ha carattere elettivo e sistematico. La doglianza, non confrontandosi con il tenore della sentenza, è inammissibilmente generica.

Il secondo motivo è giudicato infondato. La Corte ricostruisce la distinzione tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza richiamando Sez. VII n. 16477 del 27.10.2017 e, in senso conforme, Sez. III n. 5478 del 05.12.2013: i primi offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale; i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza. Le due fattispecie si differenziano sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, come osservato in Sez. III n. 15676 del 25.03.2010. Nel caso concreto, toccarsi i genitali accompagnando il gesto da un esplicito invito di natura sessuale integra una condotta idonea a generare disgusto negli astanti, concretando il delitto contestato.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Lo stato di ubriachezza volontaria o colposa rientra nelle actiones liberae in causa, che non eliminano né attenuano la responsabilità, secondo il principio di Sez. III n. 1709 del 05.04.1960. Quanto alla dosimetria, la Corte territoriale si è discostata dal minimo edittale in ragione del numero delle persone offese e dei precedenti dell’imputato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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