Inammissibile il ricorso sulle presunzioni e sulla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 3476 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono estranee al numerus clausus dei motivi deducibili in sede di legittimità. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla responsabilità sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. Parimenti insindacabile è il giudizio sulla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, quando la motivazione escluda l’occasionalità della condotta con riferimento a precedenti riscontri economici. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non costituendo la loro concessione un diritto conseguente alla sola mancanza di elementi negativi.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità; con il secondo lamenta che i giudici di merito si siano avvalsi di presunzioni; con il terzo censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; con il quarto il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità chiamata a verificare i limiti del sindacato di cassazione sulle valutazioni riservate al giudice di merito in materia di responsabilità, particolare tenuità del fatto e circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la prima e la seconda doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni in punto di responsabilità attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità e basata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
La Corte territoriale ha affermato che l’accertamento non è avvenuto mediante presunzioni tributarie, ma sulla base degli accertamenti effettuati sui conti correnti bancari, risultati sforniti di giustificazione economica neppure fornita dall’imputato. Anche le determinazioni in ordine alla particolare tenuità del fatto sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici. La motivazione impugnata è adeguata, avendo la Corte d’appello escluso l’occasionalità della condotta, posto che anche nell’anno antecedente a quello contestato erano stati riscontrati ricavi in nero per oltre euro 115.000,00, risultanti dai versamenti bancari, sebbene non penalmente rilevanti per mancato raggiungimento della soglia di punibilità.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha evidenziato la carenza di elementi favorevoli, neppure allegati in sede di ricorso. La Corte osserva che il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato posto che l’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3 n. 24128 del 18.03.2021, Rv. 281590-01; conf. Sez. 1 n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Nota della Redazione
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