Sequestro preventivo: fumus commissi delicti e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 3 n. 7721 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il sindacato del tribunale del riesame e della Corte di cassazione non può tradursi in un’anticipata decisione sulla responsabilità, dovendosi limitare al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, essendo sufficiente la sussistenza del fumus commissi delicti, inteso come astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato. Il ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo è ammesso, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, includendo i vizi di motivazione radicali, come la mancanza fisica o la motivazione apparente, con esclusione del mero vizio logico. Sussiste il pericolo di dispersione dei beni quando il collegio cautelare indica adeguatamente le ragioni fondanti, richiamando le peculiari modalità delle condotte illecite.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 31/03/2025, annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal GIP in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod. pen. e all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 nei confronti della società e confermava il sequestro per equivalente disposto nei confronti del ricorrente, consulente del lavoro per le società riconducibili all’associazione. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla riconosciuta qualità di partecipe, alla lesione del principio di proporzionalità e all’insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare non può tradursi in un’anticipata decisione sulla responsabilità, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale. Il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, includendo i vizi di motivazione radicali, e non per il mero vizio logico, configurabile solo in relazione ad una motivazione presente. Nel caso di specie, il tribunale aveva correttamente valutato il fumus, individuando la struttura organizzativa nell’articolata compagine imprenditoriale e il ruolo del ricorrente quale consulente consapevole del meccanismo fraudolento e fornitore di indicazioni utili per eludere il pagamento dell’Iva all’importazione.
La Corte ha inoltre ritenuto la doglianza sull’omesso esame della memoria difensiva generica e inammissibile, in quanto gli elementi evidenziati non introducevano temi decisivi non considerati, risolvendosi in una diversa lettura delle emergenze probatorie. Ha ribadito il principio secondo cui l’omesso esame di una memoria difensiva può essere dedotto soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento sia rimasto sul punto del tutto silente.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, per carenza di confronto critico con le argomentazioni del tribunale, che aveva individuato il profitto del reato non in quello dei singoli reati-fine ma in quello del reato associativo contestato.
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha affermato che il tribunale del riesame, per l’effetto interamente devolutivo del gravame, è tenuto a motivare, seppur succintamente, la sussistenza del periculum in mora. Il collegio cautelare aveva adeguatamente indicato le ragioni fondanti il pericolo di dispersione, richiamando le modalità delle condotte illecite, il sistema di movimentazione e occultamento del denaro e i collegamenti transnazionali, in conformità al principio delle Sezioni Unite Ellade.
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Nota della Redazione
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