Sequestro probatorio informatico onnivoro e poteri del tribunale del riesame (Cass. pen. Sez. III n. 35361 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio individuando di propria iniziativa le specifiche finalità della misura, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero, titolare del potere di condurre le indagini preliminari. È inammissibile il ricorso del pubblico ministero che, in luogo di dedurre una violazione di legge, argomenti in ordine al vizio di motivazione dell’ordinanza di annullamento, esorbitando dai limiti cognitivi del giudice di legittimità.

Il Fatto

Nell’ambito di una complessa indagine per frode IVA transnazionale e per ulteriori reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea, il pubblico ministero europeo aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro probatorio di documenti cartacei e informatici e di dispositivi elettronici nella disponibilità degli indagati.

Il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto per difetto sia del fumus commissi delicti sia delle esigenze probatorie. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e violazione di norme processuali, con due motivi. Gli indagati hanno resistito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Tribunale del riesame ha reso una motivazione non apparente, coerente con le risultanze processuali e in linea con la giurisprudenza di legittimità.

Quanto al fumus commissi delicti, il decreto di sequestro probatorio non reca alcuna descrizione, neppure sommaria, dei fatti provvisoriamente ascritti agli indagati, al di là dei capi di incolpazione provvisoria. Non indica gli elementi acquisiti che giustifichino ulteriori ricerche di prove e non descrive il contesto delle operazioni illecite. Il pubblico ministero ha rinviato alla motivazione di un decreto di sequestro preventivo del G.i.p., non allegato al decreto di sequestro probatorio né versato in atti, di cui si ignora il contenuto e che non è stato prodotto neanche con il ricorso. Il Tribunale del riesame ha dunque correttamente rilevato l’assenza di motivazione.

Quanto alle esigenze probatorie, il Tribunale del riesame ha stigmatizzato una richiesta di sequestro onnivora ed esplorativa dei dispositivi degli indagati. Non risulta operata la necessaria, preventiva perimetrazione degli elementi da acquisire, con modalità non conformi ai criteri di proporzionalità e adeguatezza. Il pubblico ministero ha fatto risalire le ricerche al 2010 e ha utilizzato come parole chiave i nominativi di numerosi indagati, senza indicarne la stretta interferenza con le attività della società e degli indagati. Così ha investito il Tribunale del riesame di un’attività di selezione dei dati rilevanti, estranea ai suoi compiti.

Il Collegio ribadisce che il tribunale non può integrare la carenza di motivazione individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, prerogativa esclusiva del pubblico ministero. L’ordinanza impugnata è rispettosa dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e si sottrae al denunciato vizio di violazione di legge. Il pubblico ministero ha piuttosto argomentato in ordine al vizio di motivazione, proponendo un ricorso inammissibile perché esorbitante dai limiti cognitivi del giudice di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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