Indennizzo ingiusta detenzione con interessi dal giudicato e su richiesta (Cass. pen. Sez. IV n. 21299 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la liquidazione dell’indennizzo muove dal parametro aritmetico dato dal rapporto tra il tetto massimo fissato dall’art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., moltiplicato per i giorni di detenzione subita, ma il giudice può discostarsene, purché motivi le ragioni della scelta. Gli interessi legali sull’indennizzo hanno natura corrispettiva e non moratoria e decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, momento in cui il credito diviene certo, liquido ed esigibile. Essi spettano solo se l’interessato abbia proposto la relativa domanda nel giudizio di riparazione, altrimenti il riconoscimento è ultra petita per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Quanto alle spese, il procedimento è a contraddittorio necessario ma non contenzioso necessario: se l’Amministrazione non si costituisce né si oppone, non v’è soccombenza e non può essere condannata alla rifusione.
Il Fatto
La Corte di appello de L’Aquila, con ordinanza del 04/11/2025, aveva accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di un soggetto arrestato in flagranza e sottoposto a custodia in carcere per un periodo di 254 giorni, in relazione a un reato in materia di stupefacenti dal quale era stato poi assolto con sentenza del Tribunale di Teramo del 15/12/2022, divenuta irrevocabile il 16/05/2023. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, contestando la quantificazione dell’indennizzo, la liquidazione degli interessi e la condanna alle spese.
La difesa dell’istante ha resistito con memoria, eccependo l’inammissibilità del primo motivo, diretto a una mera rivalutazione del quantum, e sostenendo la non decisività delle censure su interessi e spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Quanto al quantum, ha ribadito che la liquidazione si fonda su un parametro aritmetico che costituisce solo una base di calcolo, derogabile dal giudice con adeguata motivazione. Nel caso di specie il giudice della riparazione aveva individuato il valore medio giornaliero di euro 235,82 ma, per un errore materiale di calcolo, aveva indicato una somma superiore a quella corretta: errore emendabile in sede di legittimità, perché non implica valutazioni di fatto né discrezionalità. L’indennizzo è stato così rideterminato in euro 59.898,28.
Sul secondo profilo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui gli interessi legali sull’indennizzo hanno natura corrispettiva e decorrono dal passaggio in giudicato, poiché solo da quel momento il credito è certo, liquido ed esigibile. Ha poi precisato che gli interessi sono dovuti solo se l’interessato ne abbia formulato domanda nel corso del giudizio: in difetto, la pronuncia che li riconosca è resa ultra petita, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Non risultando alcuna domanda in tal senso, la statuizione sugli interessi è stata eliminata.
Quanto alle spese, la Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di riparazione, le spese seguono i criteri degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il procedimento è a contraddittorio necessario, ma non contenzioso necessario: se l’Amministrazione non si costituisce, aderisce o si rimette al giudice, non v’è contrasto di interessi, né soccombenza, e non può pronunciarsi condanna alle spese. Poiché il Ministero non si era costituito, la condanna alla rifusione delle spese di lite è stata eliminata. Tali principi restano validi anche dopo la modifica dell’art. 92 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, e dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, rideterminando l’indennizzo ed eliminando le statuizioni su interessi e spese.
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Nota della Redazione
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