Riconoscimento della sentenza straniera: nessun potere di impulso del condannato (Cass. pen. Sez. VI n. 11496 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che l’art. 4, n. 5, della Decisione quadro n. 2008/909/GAI contempli la possibilità per lo Stato di esecuzione o per la stessa persona condannata di chiedere l’avvio della procedura di trasmissione della sentenza e del certificato non si traduce in un obbligo, per lo Stato membro che traspone la disciplina europea, di prevederla tra le modalità di avvio della procedura nell’ordinamento interno. Il legislatore italiano ha riservato l’impulso allo Stato estero, che trasmette direttamente al Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 161/2010, o indirettamente tramite il mandato di arresto europeo, e ha attribuito al Ministero, non alla Corte di appello, il ruolo di autorità competente. Non è previsto l’avvio della procedura mediante invito rivolto dal condannato alla Corte di appello. Ne deriva l’infondatezza tanto dei motivi di violazione del diritto eurounitario e delle norme sovraordinate, quanto delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 161/2010, non essendo precluso il diritto del condannato di rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare la trasmissione.
Il Fatto
Due cittadini romeni, condannati in via definitiva in Romania con sentenza dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia a pene detentive per evasione fiscale, associazione a delinquere e riciclaggio, hanno chiesto alla Corte di appello di Bologna di voler richiedere, tramite il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 161/2010, o per corrispondenza diretta ex art. 3, comma 3, all’autorità giudiziaria romena la trasmissione del certificato e della sentenza, ai fini del riconoscimento in Italia.
La Corte di appello ha dichiarato l’istanza inammissibile, rilevando che la disciplina vigente non prevede in alcun caso l’iniziativa della parte privata interessata dal provvedimento straniero da riconoscere, né una sollecitazione della Corte al Ministero o allo Stato estero. Gli istanti hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla lettera dell’art. 4, n. 5, della Decisione quadro n. 2008/909/GAI, che consente allo Stato di esecuzione di chiedere di propria iniziativa allo Stato di emissione la trasmissione della sentenza corredata dal certificato e riconosce la stessa possibilità alla persona condannata. Il Collegio osserva però che tale previsione non trasforma automaticamente la facoltà in un obbligo per lo Stato membro di recepirla tra le modalità di avvio della procedura nella disciplina nazionale.
Il sistema italiano di attuazione attribuisce l’impulso allo Stato estero, che vi provvede direttamente mediante trasmissione al Ministero della giustizia ex art. 12, comma 1, d.lgs. n. 161/2010, oppure indirettamente, quando richiede la consegna mediante mandato di arresto europeo per l’esecuzione della condanna e si veda opporre un rifiuto dalla Corte di appello, che al contempo dichiara il riconoscimento della sentenza straniera posta a base del mandato. La trasmissione può essere inoltre richiesta allo Stato di emissione dal Ministero stesso, purché ricorrano le condizioni dell’art. 10.
Non è invece previsto l’avvio della procedura mediante invito a procedere rivolto dal condannato direttamente alla Corte di appello. Da qui l’esclusione di qualsiasi contrasto con la normativa eurounitaria e con le norme costituzionali o sovranazionali, non essendovi spazio per un’interpretazione conforme. La Corte sottolinea che rientra nella piena discrezionalità dello Stato membro l’articolazione delle cadenze procedurali necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dal legislatore europeo, e che l’atto eurounitario può contemplare mere facoltà procedimentali, il cui esercizio resta rimesso allo Stato.
Di conseguenza il Collegio disattende i primi due motivi, giudicandoli manifestamente infondati, e reputa tali anche le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 161/2010. Il sistema nazionale non preclude il diritto del condannato di rivolgersi alle autorità competenti dello Stato di emissione o di esecuzione per sollecitare l’avvio della procedura, precisandosi che in Italia l’autorità competente è il Ministero della giustizia e non la Corte di appello. Non sussiste poi alcuna disparità di trattamento rispetto alle norme del codice di procedura penale sugli effetti civili del riconoscimento, che riguardano situazioni obiettivamente diverse: resta l’evidente diversità tra la condizione del condannato e quella della persona danneggiata dal reato. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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