Revoca della sospensione condizionale e decreto penale per contravvenzione (Cass. pen. Sez. I n. 35384 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di applicare la sospensione condizionale della pena per più di due volte non opera quando l’imputato, prima delle due condanne sospese, abbia riportato condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, sempre che nel quinquennio non abbia commesso delitti della medesima indole né nel biennio contravvenzioni della medesima indole. Tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del beneficio. Non è manifestamente irragionevole la disparità di trattamento con chi, prima delle due condanne sospese per delitto, abbia riportato numerose condanne per contravvenzioni a pena pecuniaria non sospesa, poiché chi non commette delitti nel quinquennio o contravvenzioni nel biennio può comunque godere della pena sospesa per tre volte.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza divenuta irrevocabile, rilevando che questi aveva già beneficiato due volte del medesimo beneficio. La revoca è stata disposta sul duplice rilievo che l’annotazione della seconda pena sospesa non risultava nel casellario a disposizione del giudice della cognizione e che il beneficio non si era ancora consolidato, non essendo decorso il termine di cui all’art. 167 cod. pen. per l’estinzione del reato.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 168, comma 3, e 164 cod. pen. e prospettando una lettura costituzionalmente orientata delle norme ovvero, in via subordinata, la rimessione della questione alla Corte costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene ammissibile il ricorso con cui si deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, perché la censura integra pur sempre una violazione di legge riferita al provvedimento impugnato, purché sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall’accoglimento consegua un effetto favorevole per il ricorrente.
Nel merito, il Collegio richiama il principio già affermato secondo cui il divieto di applicazione della sospensione condizionale per più di due volte non ricorre quando l’imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole.
La Corte precisa che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del beneficio. Il richiamo è al precedente Sez. IV n. 5030 del 17.01.2014, che ha chiarito l’ambito applicativo della regola.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio esclude che sia manifestamente irragionevole e ne trae la conseguenza della manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Il soggetto che non commette delitti nel quinquennio o contravvenzioni nel biennio può comunque godere della pena sospesa per tre volte, una delle quali a fronte del decreto penale emesso per il reato contravvenzionale.
Il ricorso è pertanto rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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