Sorveglianza, avviso di udienza al difensore del giudizio di merito (Cass. pen. Sez. I n. 35386 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza, l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza di misura alternativa alla detenzione deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell’interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. Tale regola opera anche nel procedimento attivato ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., perché la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero non determina la sostituzione del difensore del giudizio di merito con altro nominato d’ufficio nel contesto della medesima procedura. La notifica effettuata nei riguardi di uno solo dei difensori di fiducia, quando non vi sia stata modifica del collegio difensivo, determina la mancata regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata esecutività dell’ordinanza emessa all’esito del procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e respinto quelle di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, in relazione alla pena residua indicata in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Il tribunale ha respinto l’eccezione di nullità del decreto di fissazione dell’udienza camerale, rilevando che i difensori nominati nella fase di cognizione difettano di legittimazione nel procedimento di sorveglianza e che, comunque, al condannato era stato nominato un difensore d’ufficio, ritualmente avvisato.
Il condannato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità del provvedimento per omessa notifica a uno dei difensori di fiducia del giudizio di merito. Il ricorrente osserva che, dopo la trasmissione degli atti da parte della Procura, non era stato designato alcun difensore d’ufficio, mentre il difensore della fase cognitiva era destinatario della notifica dell’ordine di carcerazione e doveva ritenersi legittimato.
La Motivazione della Corte
La Sezione I accoglie il ricorso e ribadisce il principio già espresso da Sez. 1, n. 2982 del 07.11.2019, dep. 2020, Gasmi Karim Ben Houcine: l’avviso di fissazione dell’udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza, per l’istanza presentata a seguito della sospensione dell’ordine di esecuzione, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. Il Collegio richiama sul punto anche Sez. 1, n. 21761 del 27.05.2014, Sez. 1, n. 5395 del 13.01.2010 e Sez. 1, n. 01451 del 17.11.2022, dep. 2023.
Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto dei commi 1, 5 e 6 dell’art. 656 cod. proc. pen., dai quali si desume che, in mancanza di nomina di altro difensore, legittimato alla proposizione dell’istanza è il difensore (tanto più se di fiducia) del giudizio di merito dal quale è derivato l’ordine di esecuzione sospeso. Ne consegue che la notifica dell’udienza di sorveglianza deve essere effettuata a quel difensore, essendo inammissibile la sostituzione di chi è abilitato a dare impulso al procedimento con altro nominato d’ufficio.
La Corte precisa che la regola non muta nel procedimento di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., ove ricorrono le medesime esigenze di continuità ed effettività della difesa tecnica. In tale ipotesi l’impulso non proviene dal condannato, ma dal pubblico ministero che sospende l’esecuzione e trasmette senza ritardo gli atti al tribunale. Anche in questo caso il difensore legittimato a partecipare resta quello che ha assistito il condannato nella fase di merito, per evitare cesure o ritardi nell’assistenza.
Il Collegio esclude l’applicabilità del diverso principio di Sez. 1, n. 6765 del 10.12.2025, dep. 2026, Xheli Krenar, richiamato dal Procuratore generale: quell’arresto riguarda un’ipotesi differente e si fonda sulla regola dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., applicabile ai procedimenti del tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., che impone la nomina di un difensore d’ufficio all’interessato privo di legale di fiducia.
Dalla consultazione degli atti, ammessa per la natura processuale del vizio, emerge che la notifica è stata eseguita nei confronti di un solo difensore, mentre nella fase del giudizio il condannato era assistito anche da altro difensore di fiducia, destinatario dell’ordine di esecuzione, senza che vi sia stata modifica del collegio difensivo. La notifica parziale ha quindi determinato la mancata regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata esecutività dell’ordinanza, che viene annullata con rinvio al tribunale di sorveglianza per il nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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