Affidamento terapeutico: la condotta disciplinare non assorbe il giudizio prognostico (Cass. pen. Sez. I n. 35383 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, i presupposti dell’istituto sono di duplice natura: soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica a pena di inammissibilità, e oggettivo, rappresentato dai limiti edittali della pena inflitta o del residuo da scontare. In presenza di tali pre-condizioni il giudice deve svolgere una valutazione complessiva sul probabile conseguimento delle finalità del programma, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento al reinserimento sociale. È viziata da motivazione carente e intrinsecamente contraddittoria l’ordinanza che attribuisca rilievo pressoché assorbente alle infrazioni disciplinari, senza spiegare perché esse siano decisive sul giudizio prognostico e trascurando i pareri favorevoli dell’equipe trattamentale e del Sert.

Il Fatto

Un detenuto propone istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova terapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigetta l’istanza, dopo aver riprodotto il provvedimento reiettivo del Magistrato di sorveglianza e le relazioni dell’equipe di osservazione e trattamento.

A fondamento del diniego il Tribunale ritiene il condannato scarsamente affidabile e non seriamente motivato al cambiamento, valorizzando due infrazioni disciplinari, rispettivamente sanzionate con due e dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Il condannato ricorre per cassazione per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, deducendo il depotenziamento dei pareri favorevoli dell’equipe e l’assenza di una valutazione complessiva della personalità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina dell’istituto, individuando i presupposti soggettivo e oggettivo dell’affidamento in prova terapeutico. Una volta accertate tali pre-condizioni, l’autorità giudiziaria è chiamata a una valutazione complessa sul probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato con l’unità sanitaria locale o con gli enti previsti dall’art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990.

Su questo terreno la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui l’affidamento terapeutico, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, poiché il programma postula la collaborazione del soggetto, negata in radice dalla condizione di pericolosità. Il principio è espresso nella giurisprudenza di legittimità citata a sostegno del percorso argomentativo.

Nel caso concreto il Tribunale ha offerto, secondo la Corte, una motivazione carente e intrinsecamente contraddittoria. Da un lato ha dato atto delle relazioni ampiamente favorevoli dell’equipe trattamentale e del Sert, che hanno attestato l’adesione ai percorsi, l’elaborazione di strategie di rivisitazione del vissuto e l’approccio critico verso la dipendenza. Dall’altro ha attribuito rilievo pressoché assorbente alle infrazioni disciplinari.

La Corte rileva che tali infrazioni sono intervenute dopo un lungo periodo di condotta regolare, collaborativa e compliante e non hanno inciso sul parere favorevole dell’equipe, reso da ultimo nella relazione del mese di febbraio 2026. Il Tribunale non ha però spiegato perché, nell’ambito della doverosa valutazione complessiva della condotta, esse dovessero avere portata decisiva sul giudizio prognostico e sul diniego del beneficio.

Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, libero negli esiti ma rispettoso dei principi indicati. La Corte dispone inoltre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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