Bancarotta, motivazione apparente e ricorso del PG avverso l’assoluzione in appello (Cass. pen. Sez. V n. 35460 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone la motivazione a pena di nullità in ossequio all’art. 111, comma sesto, Cost. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen., il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di conferma dell’assoluzione è ammissibile quando, al di là della terminologia adottata, i motivi denuncino in sostanza il difetto di motivazione. La motivazione è apparente quando è del tutto avulsa dalle risultanze processuali, si fonda su argomentazioni di puro genere o su asserzioni apodittiche, oppure omette di confrontarsi con le specifiche deduzioni delle parti.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello del Procuratore generale, confermando la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari, in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato dai reati di bancarotta a lui ascritti quali amministratore della società fallita e socio di maggioranza assoluta.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, denunciando il travisamento della prova sotto molteplici aspetti. Il ricorso è pervenuto alla Corte suprema perché la decisione di conferma dell’assoluzione risultava motivata in modo solo formale sulle censure dell’appellante.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare un problema di ammissibilità. L’art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen. consente al pubblico ministero di ricorrere avverso la sentenza di conferma dell’assoluzione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente non ha espressamente qualificato il vizio secondo tale catalogo.
Il Collegio supera l’ostacolo richiamando un condivisibile orientamento: la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano violazione di legge deducibile ai sensi della lett. c), perché viene in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone la motivazione a pena di nullità in attuazione dell’art. 111, comma sesto, Cost. (Sez. I n. 11721 del 14.03.2025).
La Corte definisce i confini della figura: la motivazione è apparente, e dunque inesistente, solo quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali, si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche, risultando un ragionamento meramente fittizio (Sez. V n. 9677 del 14.07.2014). In tema di sentenza di appello vi incorre il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova, senza tenere conto delle specifiche deduzioni difensive e senza spiegare l’infondatezza degli argomenti opposti (Sez. II n. 18404 del 05.04.2024).
Applicando tali coordinate, la Corte ritiene che, al di là della terminologia, lo scopo del ricorrente sia eccepire il difetto di motivazione sub specie di motivazione apparente, riconducibile al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto ammissibile e anche fondato.
Nel merito, il pubblico ministero lamentava il mancato esame del concorso dell’extraneus nelle condotte del padre, che in appello aveva definito la posizione con il concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. La corte territoriale non si è confrontata con i motivi dell’atto di appello, limitandosi a confermare l’assoluzione con una formula laconica, senza considerare che la cessazione dalla carica di amministratore non esclude il concorso e senza esaminare il ruolo di socio di maggioranza. La motivazione integra quindi gli estremi della motivazione apparente, dunque inesistente.
La sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Nota della Redazione
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