Sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 35454 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il venir meno dell’interesse non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. La rinuncia all’impugnazione determinata da sopravvenuta carenza di interesse non giustifica alcuna condanna ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale dell’Aquila, con ordinanza del 2 luglio 2026, ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato della detenzione di settecento grammi di cocaina presso la propria abitazione.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi relativi alla motivazione e all’applicazione della legge processuale in materia di esigenze cautelari. Nel corso del giudizio di legittimità, la misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari e il difensore, munito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il provvedimento che ha disposto l’attenuazione del regime cautelare ha, infatti, realizzato quella modifica della condizione detentiva a cui era preordinata la proposizione dell’impugnazione: viene meno, così, l’interesse concreto alla decisione sul ricorso.

Il Collegio afferma inoltre che il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non integra un’ipotesi di soccombenza. Da tale qualificazione discende la conseguenza processuale: alla dichiarazione di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

A sostegno dell’enunciato, la Corte richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, citando Sez. U n. 7 del 25.06.1997, Chiappetta, e, tra le conformi, Sez. 3 n. 29593 del 26.05.2021, Lombardi, Sez. 1 n. 11302 del 19.09.2017, Rezmuves e Sez. 6 n. 19209 del 31.03.2013, Scaricaciottoli.

La conclusione è ribadita con riferimento alla rinuncia all’impugnazione: poiché essa è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente non deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *