Rideterminazione della pena per errore di calcolo nel cumulo giuridico (Cass. pen. Sez. 6 n. 7354 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, le circostanze attenuanti generiche riconosciute su base soggettiva si applicano a tutti i reati unificati dal vincolo, ma ciò non impone di posporre la diminuzione all’esito degli incrementi sanzionatori: l’aumento per i reati satellite deve essere semplicemente più contenuto. La censura relativa alla non riferibilità di un reato satellite al ricorrente, non devoluta in appello, è inammissibile e comunque infondata quando il prevenuto abbia contribuito alla causazione dell’evento in termini di rafforzamento dell’altrui azione. L’errore di calcolo nella somma degli aumenti per la continuazione determina l’annullamento senza rinvio, con rideterminazione della pena in sede di legittimità.

Il Fatto

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di lesioni personali, resistenza e danneggiamento, unificati sotto il vincolo della continuazione. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: l’errore nel computo della pena, la mancata estensione delle attenuanti generiche ai reati satellite e il diniego dell’esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato preliminarmente il terzo motivo, rigettandolo per la genericità delle deduzioni: la difesa non ha indicato chi avrebbe causato le lesioni né in cosa gli operanti avrebbero ecceduto i limiti delle attribuzioni funzionali. La ricostruzione dei giudici di merito, basata sulla reazione scomposta del prevenuto all’attività di identificazione, non è inficiata dalla mancata ricostruzione della dinamica della colluttazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che le attenuanti generiche riconosciute su base soggettiva si estendono a tutti i reati avvinti dalla continuazione, ma la riferibilità non modifica l’algoritmo di calcolo della pena: va solo operato un aumento più contenuto per i reati satellite. Nella specie gli aumenti sono stati quantificati in misura modesta, sicché la censura è manifestamente infondata.

Il primo motivo è stato distinto in due profili. La censura sulla non riferibilità delle lesioni, non devoluta in appello, è inammissibile e comunque infondata per i principi del concorso di persone: il ricorrente ha contribuito all’azione collettiva in termini di rafforzamento dell’altrui condotta violenta. I rilievi sul danneggiamento sono inammissibili perché versati in fatto, proponendo una diversa lettura delle prove.

La Corte ha invece accolto il motivo nella parte relativa all’errore di calcolo: la somma degli incrementi per la continuazione era pari ad anni 2 e mesi 4 e non ad anni 2 e mesi 6. Senza necessità di rinvio, perché restano fermi i passaggi intermedi espressione di discrezionalità valutativa, la pena è stata rideterminata in 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione con la riduzione per il rito abbreviato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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