Legittimo impedimento del difensore documentato in modo generico non impone il rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 35466 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale costituisce causa di rinvio dell’udienza anche nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, compresi quelli davanti al tribunale di sorveglianza, purché l’impedimento sia prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata. Ai fini dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., la documentazione deve essere fornita mediante copia conforme, con attestazione di cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante, senza che siano ammessi equipollenti quali la semplice autocertificazione. L’istanza generica, che non consenta al giudice di verificare l’effettiva prevalenza dell’impegno addotto, non impone il rinvio. Il mancato esame dell’istanza non determina nullità quando la stessa, alla stregua degli atti, non risulti adeguatamente documentata.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Era fissata udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza di Catania per il 4 marzo 2026. In data 26 febbraio 2026 il difensore di fiducia depositava a mezzo pec istanza di rinvio per legittimo impedimento, deducendo un concomitante impegno professionale presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari per la celebrazione di un maxiprocesso con imputati detenuti e, a seguire, una terapia presso uno studio odontoiatrico.
Nel verbale di udienza si dava atto dell’assenza non giustificata del difensore e si procedeva alla presenza di un difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza respingeva la richiesta di affidamento in prova. Il condannato ricorreva per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per l’omesso vaglio dell’istanza di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento inaugurato da Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, che estende la disciplina dell’art. 420-ter cod. proc. pen. ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa. Il principio è stato elaborato in termini generali dalle Sezioni Unite n. 41432 del 2016, che hanno superato l’opposto indirizzo di Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006: la scelta del difensore di comparire in udienza camerale non può essere vanificata da un evento imprevisto. L’applicazione è stata estesa ai procedimenti camerali di sorveglianza e al giudizio di esecuzione, con la precisazione che il legittimo impedimento, anche dovuto a concomitante impegno professionale, è causa di rinvio.
La Corte afferma che nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza l’impedimento è causa di rinvio purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021). Richiama poi le Sezioni Unite n. 24630 del 26/03/2015: alle attività del sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non sono imputabili effetti di sanatoria delle nullità conseguenti al mancato esame dell’istanza di rinvio del difensore di fiducia.
Sul piano della documentazione, la Corte richiama Sez. U n. 29529 del 25/06/2009 e Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017: il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento, e tale forma non ammette equipollenti quali la semplice autocertificazione.
Nel caso concreto, pur avendo il difensore dichiarato di aver allegato l’avviso di fissazione dell’udienza pregiudicante, l’istanza era generica: l’avviso non recava la data della notifica e non consentiva di verificare quando l’impedimento fosse sorto, impedendo la valutazione comparativa degli impegni. Quanto alla terapia odontoiatrica, il certificato non indicava l’orario e l’impedimento non era comunque assoluto. La Corte, giudice dei presupposti della decisione in rito (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001), conclude che il mancato esame dell’istanza non determina la nullità del provvedimento, perché la richiesta non era adeguatamente documentata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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