L’inosservanza della correlazione non è deducibile se reitera motivi d’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 18699 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce l’inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e il vizio di motivazione, quando esso si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, che abbia chiarito la sussistenza della correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Non è consentito in sede di legittimità ottenere una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione alternativi, poiché la valutazione degli elementi di prova è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È manifestamente infondato il motivo di ricorso che deduca la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata, laddove il termine sarebbe decorso in data successiva e il suo decorso resti comunque congelato per effetto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che ne aveva confermato la condanna per il delitto di ricettazione. Con il primo motivo deduceva l’inosservanza della legge processuale in riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., lamentando il difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Con gli altri motivi censurava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l’eccessività della pena e la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato, in primo luogo, che il primo motivo di ricorso non era deducibile perché fondato su censure che riproponevano pedissequamente quelle già presentate in appello e disattese dalla Corte di merito. Quest’ultima aveva infatti chiarito che non sussisteva alcuna nullità per difetto di correlazione, essendo la condanna intervenuta per il fatto contestato — la ricettazione del motore provento di delitto — e non per il più grave delitto di riciclaggio. Il motivo è stato altresì ritenuto affetto da manifesta carenza di interesse.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la violazione di legge e il vizio di motivazione non sono consentiti in sede di legittimità laddove mirino a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti con criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. È stato richiamato il principio per cui esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sezioni Unite n. 6402 del 1997).
In relazione al terzo motivo, concernente l’eccessività della pena, la Corte lo ha ritenuto non deducibile, in quanto la motivazione del giudice di merito era sufficiente e non illogica, avendo fatto riferimento alla non trascurabile capacità a delinquere risultante dal certificato del casellario.
Il quarto motivo, relativo alla prescrizione, è stato infine dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di merito aveva chiarito che, per effetto delle sospensioni del corso della prescrizione verificatesi in primo grado — complessivamente 454 giorni — il termine di prescrizione, che sarebbe decorso il successivo 17 novembre, non era ancora maturato alla data della sentenza impugnata.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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