Minaccia aggravata dall’uso del coltello: vizio di motivazione sull’esclusione (Cass. pen. Sez. VI n. 11675 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 339, comma 1, cod. pen. è affetta da vizio di motivazione quando la stringata affermazione negativa del giudice di merito si ponga in irresolubile contrasto con lo stesso accertamento dibattimentale richiamato in sentenza. Costituisce minaccia aggravata la condotta dell’imputato che, dopo aver ingaggiato una colluttazione con la persona offesa, si procuri un coltello, lo brandisca e profferisca frasi esplicitamente riferite all’accoltellamento. Il giudice non può disattendere il quadro fattuale che egli stesso ha ricostruito, né omettere di confrontarsi con la deposizione testimoniale che lo sostiene.

Il Fatto

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 10 settembre 2024, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 336 cod. pen., ascrittigli rispettivamente al capo a) e al capo b), condannandolo a pena di giustizia. Nel giudizio di merito era rimasta esclusa la circostanza aggravante dell’uso del coltello in relazione al reato di minaccia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale, deducendo l’inosservanza dell’art. 339, comma 1, cod. pen. e un vizio cumulativo della motivazione. Il ricorrente richiama la deposizione dibattimentale del teste escusso, il cui contenuto sarebbe stato travisato: l’imputato, dopo una prima colluttazione con la guardia giurata, si sarebbe procurato un coltello, avrebbe iniziato a tagliarsi le bende e, brandendolo, avrebbe minacciato la guardia dicendo che l’avrebbe tagliata non appena avesse terminato.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Il fulcro della decisione è il rapporto tra la statuizione sulla circostanza aggravante e l’accertamento dibattimentale posto a base della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva escluso la ricorrenza dell’aggravante dell’uso del coltello sul presupposto che essa non risultasse emersa.

Tale affermazione, osserva la Corte, è stringata e si pone in irresolubile contrasto con lo stesso accertamento richiamato in sentenza. Il giudice di merito, da un lato, aveva ritenuto accertata la pronunzia delle frasi minacciose esplicitamente riferite all’accoltellamento; dall’altro, aveva dato conto della circostanza che l’imputato brandiva oggetti in mano mentre profferiva quelle minacce.

La contraddizione interna alla motivazione è dunque duplice: il giudice nega l’aggravante e, nello stesso tempo, ne ricostruisce il presupposto di fatto. Il percorso argomentativo non chiarisce come le frasi di accoltellamento e la condotta di brandire oggetti non integrino la circostanza aggravante contestata in fatto al capo b).

Ne consegue la sussistenza del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica, restando così impregiudicata ogni valutazione di merito sull’esito del nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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