Continuazione in executivis e distanza temporale tra i reati (Cass. pen. Sez. VII n. 35565 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede la verifica che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare uno o più indici sintomatici se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazione estemporanea. La significativa distanza temporale tra gli episodi integra una soluzione di continuità che esclude la loro riconducibilità a un’unica deliberazione iniziale, poiché la continuazione non coincide con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. Il giudice dell’esecuzione che fondi il rigetto sulla distanza cronologica e sulla occasionalità delle determinazioni esprime una motivazione congrua e conforme al principio di diritto.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. rispetto ai reati giudicati con quattro sentenze di condanna irrevocabili. La Corte d’appello di Catanzaro, in data 5.3.2026, rigettava l’istanza. Il giudice dell’esecuzione valorizzava anzitutto la distanza temporale, sia tra i reati complessivamente considerati sia tra gruppi di reati omogenei, traendone la conclusione che gli illeciti fossero frutto di determinazioni occasionali anziché di un disegno criminoso unitario. Riteneva inoltre non documentato lo stato di tossicodipendenza dedotto e qualificava la detenzione subita tra il 2018 e il 2021 come circostanza interruttiva di un eventuale disegno criminoso. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e autoassertività. Il ricorrente contestava il dato della distanza temporale essenzialmente richiamando la detenzione intermedia, ma si trovava di fronte a una motivazione congrua, che aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01: il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, della verifica che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici sintomatici se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Sotto questo profilo, la enfatizzazione nell’ordinanza impugnata della distanza di tempo intercorsa tra i reati risponde adeguatamente al principio per cui la continuazione non coincide con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. L’intervallo cronologico vale dunque a introdurre una significativa soluzione di continuità tra episodi delittuosi, escludendone la riconducibilità a un’unica deliberazione iniziale.

Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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