Prescrizione per violazione di domicilio con verifica del luogo (Cass. pen. Sez. 5 n. 4267 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di violazione di domicilio di cui all’art. 614 cod. pen. tutela non la consistenza oggettiva del luogo, ma la sua natura di proiezione spaziale della persona, ambito primario di estrinsecazione della personalità individuale al riparo da intrusioni esterne. Per la configurabilità del delitto è necessario accertare in concreto che il luogo violato sia un domicilio, un luogo di privata dimora o un’appartenenza, secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite: utilizzazione per lo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato, durata apprezzabile del rapporto con la persona e non accessibilità a terzi senza il consenso del titolare. A seguito di annullamento per intervenuta prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo grado che abbia accertato la responsabilità civile, le statuizioni civili non vengono revocate ma rimesse al giudice civile competente.
Il Fatto
Con sentenza del 17.4.2014 la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato gli imputati colpevoli di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di violazione di domicilio in relazione all’intrusione in un immobile definito come rudere, sito in adiacenza al contesto abitativo delle persone offese. Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’assenza dei requisiti del domicilio per l’immobile in questione, particolarmente fatiscente e inagibile, e, con il secondo motivo, la maturazione della prescrizione prima della decisione d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, rilevando come la prescrizione — pari a sette anni e mezzo in base al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. — fosse maturata in data 7.6.2019, successivamente alla sentenza di primo grado ma ben prima della decisione d’appello del 2014, rendendo necessaria la declaratoria di estinzione dei reati.
Quanto alla violazione di domicilio, il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui l’art. 614 cod. pen. tutela l’inviolabilità del domicilio sancita dall’art. 14 Cost., ossia i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne. Il domicilio viene in rilievo come proiezione spaziale della persona, ambito primario e imprescindibile per la libera estrinsecazione della personalità individuale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale.
La Corte ha precisato che, secondo le Sezioni Unite D’Amico, gli elementi indefettibili che definiscono un luogo di privata dimora sono: l’utilizzazione per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato; la durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona, connotato da una certa stabilità; la non accessibilità del luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare. Il concetto di domicilio, pertanto, non può essere esteso fino a coincidere con un qualunque ambiente che tenda a garantire intimità e riservatezza.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era del tutto carente nella motivazione: non aveva indicato la destinazione né l’uso concreto dell’immobile, concordemente definito come rudere, omettendo di verificare se costituisse esso stesso luogo di privata dimora o appartenenza di una abitazione. Tale accertamento, ha precisato il Collegio, è presupposto ineludibile della rilevanza del diritto di esclusione e della conseguente lesione della libertà domiciliare.
Alla luce dei vizi motivazionali, preclusivi di una verifica di merito in sede di legittimità, la Corte ha disposto la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, senza revoca delle statuizioni civili, la cui valutazione è stata rimessa al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio