Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 35537 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non consente la rivalutazione del materiale probatorio. Il sindacato della Corte di cassazione si esercita sul «prodotto dell’ingegno», cioè sul ragionamento con cui il giudice di merito ha selezionato e interpretato gli elementi di prova, e non sui singoli frammenti di questi ultimi. Una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità verifica la ragione per cui è stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre, senza poter sostituire la propria valutazione a quella del merito. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che si limiti a riproporre una versione alternativa delle prove raccolte. La violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., quale criterio di valutazione della prova, non è deducibile in cassazione come violazione di legge, anche processuale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 27 novembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 29 aprile 2022 nei confronti della ricorrente per il delitto di cui all’articolo 2 d. lgs. 74/2000, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato; vizio di motivazione sulla stessa sussistenza; violazione di legge processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In data 28 agosto 2026 depositava memoria difensiva con cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Le prime due doglianze sollecitano una rivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Il sindacato va sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro materiale probatorio, né su singoli frammenti di esso: indicati gli elementi, la Corte deve chiarire su quali basi sia stata elaborata l’ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre.

I precedenti richiamati sono Sez. 5 n. 34149 del 11/06/2019, Sez. 5 n. 35816 del 18/06/2018 e Sez. 5 n. 44992 del 09/10/2012. Nel caso concreto la sentenza impugnata, alle pagine 8-10, ripercorre le prove evidenziando in modo non illogico la fittizietà del contratto e la non alterità tra le due società. A fronte di tale motivazione, la ricorrente si limita a riproporre una propria versione alternativa, con conseguente inammissibilità delle doglianze.

La terza censura è inammissibile perché, per costante giurisprudenza, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta come violazione di legge nel giudizio per cassazione (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020).

Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ritiene che non sussistano positivi elementi valutativi ai fini del riconoscimento delle circostanze atipiche, circostanza che di per sé giustifica il diniego (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022; Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017). L’incensuratezza non è elemento valutabile a tal fine, mentre la non particolare gravità del danno trova spazio nella determinazione della pena all’interno della forbice edittale e l’unicità dell’anno fiscale consente di evitare il concorso di reati.

Da ultimo, la Corte rileva che, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese processuali e del versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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