Restituzione nel termine per opposizione a decreto penale e onere di allegazione (Cass. pen. Sez. III n. 35609 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. non dispensa l’istante dall’onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli. In presenza di notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, la mancata conoscenza dell’atto non può essere presunta: occorre che l’interessato deduca circostanze, non ascrivibili a propria negligenza, idonee a integrare un principio di prova del fumus della richiesta. Ove l’onere di allegazione non sia adempiuto, il giudice può rigettare l’istanza senza compiere alcuna verifica. La mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio non determina, in difetto di espressa previsione, la nullità dell’atto al cui compimento la nomina è funzionale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con decreto penale emesso dal GIP del Tribunale di Latina, con applicazione di ammenda e ordine di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi per reati edilizi e paesaggistici. Il decreto era stato notificato in proprio a mezzo del servizio postale, mediante deposito nella casa comunale ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen.; la raccomandata informativa era stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Il condannato aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre opposizione. Il GIP aveva rigettato l’istanza, escludendo i presupposti del caso fortuito e della forza maggiore di cui all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione del primo invece del secondo comma dell’art. 175 e la nullità della notifica eseguita al difensore d’ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia deceduto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67. La norma prevede che l’imputato condannato con decreto penale, che non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.
La ratio di questa disciplina speciale si coglie nella considerazione che, nel caso del decreto penale, la condanna non è preceduta da un processo né dall’effettiva instaurazione di un contraddittorio per la prova, che avrebbe consentito al condannato di allestire una difesa. Il regime è dunque meno rigoroso di quello generale del primo comma, che consente la restituzione solo in caso di caso fortuito o forza maggiore.
La Corte ribadisce però che l’istante deve comunque adempiere a un onere di allegazione. Già nella vigenza del testo anteriore alla riforma si era affermato che l’obbligo del giudice di verificare l’effettività della conoscenza dell’atto sussiste non indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza da parte del destinatario (Sez. 5 n. 25406 del 2013; Sez. 1 n. 2934 del 2009). Chi avanza un’istanza ha l’onere di documentarla e circostanziarla, segnalando all’organo destinatario quantomeno l’ipotesi da verificare (Sez. 5 n. 7604 del 2011).
Tale orientamento è stato confermato dopo la riforma del 2014. Solo ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice, qualora non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza, è tenuto a disporre la restituzione nel termine. In termini, Sez. 1 n. 12842 del 2025, che ha affermato il principio secondo cui, ove l’istante non adempia all’onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l’autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l’istanza senza compiere alcuna verifica. Nello stesso senso Sez. 4 n. 6900 del 2021 e Sez. 4 n. 3882 del 2018, quest’ultima relativa proprio a decreto penale notificato per compiuta giacenza.
Nel caso concreto la notifica era rituale e la mancata conoscenza non può essere presunta. Il ricorrente non ha allegato concrete e riscontrabili ragioni che gli abbiano impedito di conoscere il decreto, né in sede di istanza né nel ricorso. La mancata conoscenza è dunque ascrivibile alla sua colpevole negligenza: il primo motivo è inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione, la nullità dell’atto al cui compimento la nomina è funzionale (Sez. 2 n. 48055 del 2018; Sez. 1 n. 9541 del 2006; Sez. 6 n. 26095 del 2010). Il motivo è infondato.
Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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