Colpa grave per ingiusta detenzione valutata ex ante non come responsabilità penale (Cass. pen. Sez. IV n. 35612 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice non è chiamato a verificare se le condotte ascritte all’istante integrino o meno il reato, ma se esse si siano poste, anche nel concorso dell’altrui errore, come fattore condizionante della produzione dell’evento detenzione. La valutazione sulla colpa grave ostativa, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., deve essere compiuta ex ante, ricalcando quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, e cioè verificando se dal quadro indiziario potesse desumersi l’apparenza di fondatezza delle accuse e se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale dell’interessato. L’autonomia tra giudizio di cognizione e giudizio di riparazione riguarda la valutazione dei fatti, non l’accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel processo penale: il dolo o la colpa grave non possono perciò desumersi da condotte che la sentenza assolutoria abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate, ma possono essere desunti da comportamenti accertati o non negati, riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell’11 dicembre 2025, aveva accolto la domanda di riparazione proposta dall’istante ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di euro 242.422,96, con compensazione delle spese.

Il diritto all’indennizzo era stato riconosciuto per la sottoposizione a custodia cautelare dal 18 luglio 2019 al 10 maggio 2022, in relazione a un’originaria imputazione associativa di tipo mafioso, dalla quale l’istante era stato assolto con sentenza irrevocabile. Il Ministero ha impugnato l’ordinanza, deducendo con il primo motivo l’erronea esclusione della colpa grave ostativa e, in via subordinata, censurando la quantificazione dell’indennizzo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine processuale: nel giudizio di legittimità possono essere prodotti solo i documenti che l’interessato non fosse in grado di esibire nei gradi di merito, purché non costituiscano prova nuova. Nel caso concreto i documenti allegati dalla difesa risultano inammissibili, poiché suscettibili di apprezzamento da parte del giudice di merito.

Nel merito, il Collegio rileva che i giudici della riparazione, pur avendo enunciato la necessità di verificare la condotta ostativa, hanno poi incentrato la propria indagine sul coinvolgimento del richiedente nelle dinamiche associative. La motivazione dell’ordinanza impugnata fa riferimento al ruolo dell’istante nelle presunte dinamiche mafiose, alla sua adesione agli scopi del sodalizio, alla mancanza di prova di una cointeressenza criminale e alla scarsa affidabilità a lui attribuita dai sodali. Così argomentando, la Corte distrettuale ha operato una valutazione delle condotte analoga a quella propria dell’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dal giudice della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto del diritto all’indennizzo.

Non è questa la regola di giudizio applicabile. Il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se le condotte integrassero reato, ma se esse si fossero poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell’altrui errore, della detenzione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e delle Sezioni Unite n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis. La verifica va condotta ex ante e mira ad accertare, in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza di fondatezza delle accuse, pur poi smentita; in secondo luogo, se a quella apparenza abbia contribuito il comportamento dell’interessato.

Ne segue che l’autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, non il loro accertamento, ormai irrevocabile. Il dolo o la colpa grave non possono quindi desumersi da condotte che l’assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate, potendo invece fondarsi su comportamenti accertati o non negati. Richiamando le Sezioni Unite D’Ambrosio n. 32383 del 27/05/2010, la Corte ricorda che la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., e che è ostativa la condotta che, per evidente e macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza, ponga in essere una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. Quanto alle frequentazioni, integra colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, tenga comportamenti percepibili come indicatori di contiguità al sodalizio, mantenendo con i suoi appartenenti rapporti ambigui.

Il Collegio conclude nel senso che i giudici della riparazione, richiamando le considerazioni della sentenza assolutoria ed escludendo immotivatamente la condotta ostativa, senza valutarne la riconducibilità a negligenza, imprudenza o trascuratezza, non hanno fatto buon governo dei principi esposti. L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, restando assorbiti gli ulteriori motivi sull’aumento equitativo e sull’incidenza della colpa lieve.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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