Revoca sospensione condizionale solo se cause ostative non note al giudice (Cass. pen. Sez. I n. 33877 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione. La mera indicazione delle date di iscrizione dei precedenti nel certificato del casellario, acquisito d’ufficio, non è sufficiente a dimostrare che il giudice della cognizione abbia avuto conoscenza concreta delle precedenti concessioni del beneficio.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero, in qualità di organo dell’esecuzione, ha chiesto al Tribunale di Rovigo, giudice dell’esecuzione, la revoca della sospensione condizionale concessa a un condannato con sentenza del 10 luglio 2002, in relazione a una pena di sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa. La richiesta si fondava sul rilievo che il beneficio era stato concesso in presenza di una causa ostativa, poiché il condannato lo aveva già ottenuto in relazione a due distinte precedenti condanne.

Con ordinanza del 10 febbraio 2026 il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, osservando che la predetta causa ostativa era nota al giudice della cognizione, come si desumeva dalle date di iscrizione dei due precedenti nel casellario giudiziale, acquisito d’ufficio. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale aveva fatto riferimento alla conoscibilità astratta, e non a quella concreta, da parte del giudice della cognizione, delle due precedenti concessioni del beneficio, e che aveva errato nell’individuare la data di iscrizione di un precedente nel certificato del casellario.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., salvo che le cause ostative risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio. Sono richiamate Sez. U n. 37345 del 23/04/2015 e Sez. I n. 19457 del 16/01/2018.

Nel caso concreto il principio non risulta applicato. Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale il beneficio è stato concesso. Il giudice dell’esecuzione, per affermare che la causa ostativa fosse nota al giudice della cognizione, si è basato sulle date di iscrizione dei due precedenti nel casellario, acquisito d’ufficio, senza rendere spiegazioni che dimostrino il rispetto del principio richiamato.

In osservanza di tale principio, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudice della cognizione che aveva concesso il terzo beneficio, per verificare l’effettiva conoscenza delle due precedenti concessioni. L’ordinanza non chiarisce se detto fascicolo sia stato acquisito, limitandosi a richiamare il certificato del casellario.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio, da svolgersi attenendosi al principio richiamato.

Nota della Redazione

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