Inutilizzabilità delle intercettazioni non travolge il sequestro probatorio (Cass. pen. Sez. VI n. 41152 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. non preclude l’utilizzo delle stesse come notitia criminis, né impedisce l’adozione di un sequestro probatorio fondato su ulteriori e diversi elementi indiziari. In materia di inutilizzabilità non opera il principio di trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi previsto dall’art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, non essendo configurabile una inutilizzabilità derivata in assenza di espressa previsione legislativa. Il giudice del riesame deve svolgere un controllo effettivo e non apparente sulla sussistenza del fumus commissi delicti, verificando con la c.d. prova di resistenza se gli indizi residui siano idonei a giustificare il provvedimento cautelare.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia ha disposto il sequestro probatorio del telefono cellulare di un indagato per i reati di cui agli artt. 319-321 cod. pen., ritenendo che dall’analisi delle comunicazioni sul dispositivo potessero emergere elementi utili all’accertamento del delitto ipotizzato. Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, ha annullato il decreto e disposto la restituzione della copia forense, dichiarando inutilizzabili, ai sensi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., le intercettazioni ambientali poste a fondamento del provvedimento.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l’inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. e l’erronea dichiarazione di inutilizzabilità, evidenziando che le intercettazioni erano state disposte in un procedimento diverso e che per il reato di corruzione non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione accoglie il ricorso sotto un duplice profilo. Il Tribunale del riesame ha ritenuto «assorbente» l’eccezione di inutilizzabilità con motivazione meramente apparente, omettendo di verificare se gli ulteriori elementi indiziari — le conversazioni WhatsApp, gli esiti dei pedinamenti e la prova del danaro contante — fossero idonei a giustificare il sequestro probatorio. Il giudice avrebbe dovuto operare la c.d. prova di resistenza: se gli indizi residui avessero potuto sorreggere il provvedimento, questo non andava annullato.

La Corte ribadisce che l’inutilizzabilità delle intercettazioni non preclude di condurre indagini sui fatti emersi dalle stesse. In materia non opera il principio di trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi dettato dall’art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, non essendo configurabile un principio di inutilizzabilità derivata in assenza di espressa previsione legislativa, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 219 del 2019 e dalla Sez. V n. 44144 del 2019.

Quanto al fumus commissi delicti, il sequestro probatorio non esige la dimostrazione dei gravi indizi richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen., ma solo concreti e persuasivi elementi di fatto. Richiamando le Sezioni Unite n. 23 del 1996, la Corte precisa che al giudice compete un controllo di legalità effettivo, coerente con lo stato delle indagini ma non meramente formale, esteso a tutte le risultanze processuali, comprese le confutazioni della difesa (Sez. VI n. 33965 del 2021).

Sotto il secondo profilo, le Sezioni Unite n. 51 del 2019 hanno stabilito che il divieto dell’art. 270 cod. proc. pen. non opera per gli esiti relativi ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per cui l’autorizzazione era stata disposta. La Corte valorizza la recente Sez. III n. 18413 del 2025: si verte nel «medesimo procedimento» quando il reato, pur non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide o è incluso in quello posto a fondamento del provvedimento. Il Tribunale ha omesso di verificare se il G.i.p. avesse autorizzato le captazioni anche per il fatto di corruzione, ancorché in assenza di formale iscrizione.

L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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