Estorsione e non violenza privata nella coartazione della pubblica amministrazione (Cass. pen. Sez. II n. 40742 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di intimidazione rivolta a costringere la pubblica amministrazione ad adottare provvedimenti da cui derivi al privato un ingiusto profitto con altrui danno, consistente quantomeno nella mancata azione di recupero delle spese sostenute dall’ente. Alla qualificazione non osta l’assenza di un immediato vantaggio economico, né il fatto che la coazione sia diretta a comprimere la libertà d’azione di pubblici ufficiali, poiché, ove si escluda l’estorsione, resta comunque configurabile il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. In sede cautelare, il contributo concorsuale del partecipe si desume da un comportamento esteriore idoneo ad arrecare coscientemente un apporto apprezzabile all’opera del correo, senza inversione dell’onere probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva confermato gli arresti domiciliari, negando la revoca o la sostituzione della misura. Al ricorrente è contestato, in via provvisoria, il reato di cui agli artt. 56, 110, 629, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen.
La difesa ricorre per cassazione articolando quattro motivi: l’insussistenza delle esigenze cautelari, fondate su un mero giudizio astratto di pericolosità; l’erronea qualificazione del fatto come tentata estorsione anziché violenza privata, per assenza di ingiusto profitto e danno; la carenza di offensività, trattandosi di atto amministrativo già eseguito; l’omessa motivazione sull’apporto concorsuale, con inversione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, in tema di esigenze cautelari, è ritenuto oltremodo generico, poiché si limita a confutare la tesi accusatoria senza confrontarsi con la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il percorso giustificativo dei giudici cautelari è sorretto da elementi di chiaro valore prognostico sull’attualità e concretezza del rischio di recidivanza.
Nel merito della qualificazione, i fatti descritti nella provvisoria imputazione hanno per oggetto una condotta intimidatoria diretta a costringere l’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti da cui sarebbe derivato un cospicuo risparmio per il privato, con addebito dei costi sull’ente locale. Correttamente, pertanto, è stata esclusa la derubricazione nella violenza privata: le intimidazioni risultavano, secondo lo standard della gravità indiziaria, connotate da un evidente fine di profitto, con altrettanto chiaro danno per le casse comunali, individuato quantomeno nella mancata azione di recupero delle spese per i lavori di demolizione eseguiti dal Comune.
La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui integra l’estorsione, e non la violenza privata, anche la condotta rivolta a procurare a sé o ad altri, con violenza o minaccia, un ingiusto profitto con altrui danno economico, mediante coartazione a fare od omettere specifiche attività in spregio all’altrui autonomia negoziale, e ciò anche in assenza di qualsiasi vantaggio economico (Sez. II n. 31302 del 24.06.2025, Cardinale; Sez. V n. 8639 del 20.01.2016, De Paola). Quand’anche si volesse valorizzare la sola compressione della libertà d’azione dei pubblici ufficiali, resterebbe comunque configurabile il delitto di cui all’art. 336 cod. pen., ugualmente idoneo come titolo cautelare.
Quanto alla responsabilità concorsuale, la Corte ribadisce che la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono al merito e non sono sindacabili in legittimità, salvo vizio del discorso giustificativo. Il Tribunale del riesame ha chiarito che, al momento della condotta minatoria, il Comune era ancora titolare di poteri di intervento sullo stato dei luoghi. La presenza del ricorrente accanto al correo, nel momento in cui costui prospettò le future azioni violente, è stata ritenuta di concreto rafforzamento dell’opera criminale, come percepita dalla destinataria delle minacce. Il dato intercettivo conferma la piena consapevolezza del ricorrente della contiguità del soggetto di riferimento al clan e della finalità estorsiva dell’azione intimidatoria.
Risulta così posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare coscientemente un contributo apprezzabile alla commissione del reato, senza alcuna inversione del riparto dell’onere probatorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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