Patteggiamento, ricorso inammissibile se non emerge causa di proscioglimento (Cass. pen. Sez. II n. 35675 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che recepisce l’accordo è ammissibile solo nei limiti tassativi di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. La mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è deducibile soltanto quando dal testo della sentenza impugnata risulti evidente la sussistenza di una causa di non punibilità. L’erronea qualificazione del fatto è censurabile solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. I motivi sulla misura della pena sono inammissibili fuori dall’ipotesi di pena illegale, che non ricorre quando sia errato il calcolo, salvo errore macroscopico.
Il Fatto
Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Teramo ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 14.04.2026. Con un unico motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione su tre profili: la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità della pena.
Il ricorso è assegnato alla Sez. II, che procede con trattazione de plano. La questione attiene ai limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che circoscrive l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge ivi tassativamente indicate. Su questa base il Collegio richiama l’orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 1032 del 2019).
Quanto al vizio di motivazione, la Corte ribadisce che il controllo di legittimità è consentito solo se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. 2 n. 39159 del 2019). Nel caso concreto tale evenienza non è neppure dedotta.
Sulla qualificazione giuridica, il ricorrente può censurare l’errore solo se questo risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione (Sez. 4 n. 13749 del 2022; nello stesso senso Sez. 5 n. 33145 del 2020). La verifica va condotta esclusivamente sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione della sentenza e sui motivi dedotti. Nel caso in esame il ricorrente si limita ad affermare in modo generico che il giudice non ha motivato, senza evidenziare errori connotati dall’evidenza richiesta.
Sulla misura della pena, la richiesta di applicazione e l’adesione alla pena proposta integrano un negozio processuale, non revocabile unilateralmente una volta perfezionato con la ratifica del giudice; la parte che vi ha dato origine non è quindi legittimata a contestare la congruità della pena (Sez. 3 n. 18735 del 2001; Sez. 3 n. 10286 del 2013). L’illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione non è prevista dall’ordinamento o, per specie e quantità, eccede il limite legale, non quando il calcolo sia errato, salvo errore macroscopico (Sez. U n. 6240 del 2014). Tali condizioni non ricorrono e non sono dedotte.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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