Pericolosità sociale richiede attualizzazione del giudizio non sola gravità del reato (Cass. pen. Sez. I n. 41419 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio sulla permanenza della pericolosità sociale non può fondarsi sulla sola gravità del reato commesso né su affermazioni svincolate da specifici riferimenti agli atti sanitari. Il magistrato di sorveglianza e il tribunale devono procedere a una valutazione attualizzata della pericolosità, tenendo conto dei fatti successivi al reato e del comportamento tenuto dal condannato, alla stregua degli indici dell’art. 133 cod. pen., globalmente valutati come prescritto dall’art. 203, comma secondo, cod. pen. È quindi viziata la motivazione che ometta di confrontarsi con la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa e con le contestazioni specifiche in ordine alla persistenza del presupposto.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato non cessata la pericolosità sociale del condannato e prorogato la misura di sicurezza della libertà vigilata, ampliando l’orario di uscita dal domicilio e confermando le altre prescrizioni. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l’appello della difesa, valorizzando l’assenza di un percorso di rielaborazione critica rispetto al gesto commesso e il rischio di ricaduta in caso di piena libertà, nonostante l’attuale remissione del disturbo schizofreniforme.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’erronea applicazione degli artt. 202 e 203 cod. pen. e il travisamento delle prove, per non avere il Tribunale considerato le certificazioni sanitarie attestanti la piena guarigione clinica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui tutte le misure di sicurezza personali presuppongono un positivo accertamento della pericolosità sociale, cui deve seguire il nuovo giudizio del magistrato di sorveglianza sul permanere di tale condizione, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati.

Tale valutazione va condotta alla stregua degli indici contenuti nel primo e nel secondo comma dell’art. 133 cod. pen., globalmente valutati, come prescritto dall’art. 203, comma secondo, cod. pen. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790, Sez. 1, n. 11055 del 2/3/2010, Mazzurco, Rv. 246789 e Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, Rv. 284142-01, che ha annullato con rinvio la decisione che inferiva il pericolo di recidiva dalle sole modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici.

Nel caso scrutinato, il Tribunale ha correttamente richiamato l’estrema gravità del reato commesso, elemento ricompreso nell’alveo dell’art. 133 cod. pen. Difetta tuttavia l’attualizzazione del giudizio: manca alcun riferimento a comportamenti del prevenuto successivi al delitto. Il Tribunale ha delineato la personalità del condannato richiamando il giudizio operato all’epoca del processo di cognizione dai periti, senza confrontarsi con le certificazioni sanitarie indicate con precisione dalla difesa.

Le affermazioni dei Giudici specializzati risultano pertanto svincolate da specifici riferimenti ad atti sanitari, rendendo non chiaro se esse si fondino su accertamenti medico-psichiatrici o su interpolazioni soggettive prive di adeguato supporto scientifico. Coglie inoltre nel segno la censura sulla pretermissione della consulenza tecnica di parte del dicembre 2024, cronologicamente successiva all’accertamento medico del 2023.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha annullato il provvedimento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio, libero nell’esito ma scevro dai vizi riscontrati, e ha disposto l’oscurimento delle generalità in caso di diffusione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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