Ricusazione del giudice e decisione de plano sull’istanza manifestamente infondata (Cass. pen. Sez. VI n. 41418 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di ricusazione manifestamente infondata va dichiarata con procedura camerale de plano, senza udienza e senza contraddittorio, poiché l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che il collegio provveda «senza ritardo» e non richiama le forme dell’art. 127 cod. proc. pen., previste dal solo comma terzo per la decisione di merito. Le disposizioni sulla ricusazione, determinando limiti al potere giurisdizionale e un’ingerenza delle parti nell’ordinamento giudiziario, hanno carattere tassativo: non ammettono applicazione analogica né interpretazione estensiva. Non integra causa di incompatibilità il fatto che il magistrato debba pronunciarsi in sede cautelare sulla medesima questione di diritto già risolta con precedente provvedimento, quand’anche in modo non conforme alla legge.
Il Fatto
Il difensore di un indagato ha proposto istanza di ricusazione nei confronti di un magistrato della Sezione per il riesame, chiamato a comporre il collegio in un procedimento cautelare. L’istanza si fondava sul fatto che quel giudice era già stato estensore e presidente del collegio che aveva deciso sul medesimo tema dell’inutilizzabilità delle prove.
Il provvedimento che ha deciso sull’istanza ha dichiarato la ricusazione inammissibile, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2023. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del contraddittorio e l’indebita valutazione della questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, relativo alla procedura adottata per decidere sull’istanza. Il Collegio osserva che la manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione deve essere dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti in camera di consiglio. La ragione sta nel tenore dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., che impone di provvedere «senza ritardo» e non richiama, a differenza del comma terzo, le forme dell’art. 127 cod. proc. pen. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente contesta che il giudice abbia deciso nel merito la questione di legittimità costituzionale, applicando erroneamente i principi della sentenza n. 91 del 2023 e arrogandosi una valutazione di fondatezza riservata alla Consulta. La Corte ritiene anche questo motivo manifestamente infondato. Il giudice non ha trasgredito i canoni che governano l’esame dell’eccezione: ha ritenuto la questione manifestamente infondata proprio rifacendosi alla pronuncia della Corte costituzionale.
Il Collegio ricostruisce il principio espresso dalla Corte costituzionale n. 91 del 2023: il giudice cautelare e quello della cognizione operano valutazioni decisorie nettamente differenti, perché solo il secondo adotta una decisione sulla colpevolezza. L’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. prescrive, in caso di annullamento di un’ordinanza, la trasmissione degli atti al giudice che l’ha pronunciata, senza imporre che i componenti siano diversi.
La Corte ribadisce poi che le norme sulla ricusazione sono eccezionali e di tassativa applicazione. Il carattere indebito del convincimento del giudice, ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede un’esternazione priva di necessità funzionale, condizione che non ricorre nella specie. Ne deriva la conferma dell’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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