Pena detentiva illegale per reato di competenza del giudice di pace (Cass. pen. Sez. V n. 41777 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegale, e quindi sindacabile anche d’ufficio, la pena detentiva applicata con la sentenza di condanna per un reato che appartiene alla competenza materiale del giudice di pace. Per il delitto di percosse non aggravate trova infatti applicazione la pena pecuniaria prevista dall’art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con esclusione della reclusione. Ove il giudice di merito irroghi la pena detentiva, la sentenza va annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Messina, l’imputato era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di percosse e minaccia aggravata, commessi in concorso con un terzo.

In parziale riforma, la Corte di appello di Messina assolveva l’imputato da alcuni episodi — tra cui la minaccia aggravata ai danni di una delle persone offese — e riduceva la pena, per il residuo episodio di percosse, a due mesi di reclusione. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della pena detentiva applicata per un reato di competenza del giudice di pace.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dal principio secondo cui deve ritenersi illegale la pena detentiva applicata dal tribunale o dalla corte di appello con la pronuncia di condanna per un reato che appartiene alla competenza materiale del giudice di pace, richiamando sul punto Sez. 2, n. 24411 del 09.06.2010, Calandra, Rv. 247856-01.

Su questa base il Collegio ritiene condivisibile il rilievo difensivo: a fronte della condanna per il solo delitto di percosse non aggravate, la corte territoriale non avrebbe potuto infliggere una pena detentiva. Per tale fattispecie, di competenza del giudice di pace, è infatti prevista l’applicazione della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000.

Il vizio concernente la pena illegale è del resto rilevabile anche d’ufficio, secondo quanto ammesso dalle Sezioni unite in materia di applicazione della pena detentiva in luogo delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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