Mafie straniere e art. 416-bis: valutazione unitaria del materiale probatorio (Cass. pen. Sez. VI n. 41485 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di associazioni di matrice straniera riconducibili all’art. 416-bis cod. pen., il dato caratterizzante è il metodo adottato, che si manifesta attraverso l’esteriorizzazione della forza intimidatrice, rivolta verso i sodali e verso i terzi, e la finalità perseguita può consistere nella commissione di delitti per conseguire vantaggi ingiusti, anche di natura non economica, come l’affermazione egemonica su una specifica comunità etnica. Il giudice di merito non può procedere a un’analisi frazionata e parcellizzata dei singoli dati probatori, ma deve valorizzarli in una visione unitaria e complessiva, valutando il rapporto dell’articolazione locale con il più ampio sodalizio e con le altre articolazioni anche all’estero. E’ escluso che il difetto di prova dell’esecuzione di reati fine incida sulla configurabilità del vincolo associativo. La mancanza assoluta di traduzione della sentenza non integra una nullità rilevabile d’ufficio se la traduzione sia stata disposta ed eseguita e le parti fossero comunque in grado di prenderne cognizione.

Il Fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della decisione assunta all’esito di rito abbreviato, assolveva alcuni imputati dal delitto di partecipazione a un’associazione mafiosa di matrice nigeriana, ritenendo provata l’affiliazione al cult ma non il requisito dell’effettivo disegno criminoso comune e della concreta capacità di intimidazione dell’articolazione operante in Sicilia. Confermava invece le condanne per le associazioni dedite al narcotraffico e per i singoli reati di detenzione e spaccio, rideterminando le pene.

Avverso la sentenza proponevano ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello, dolendosi della mancata considerazione delle sentenze irrevocabili sulla mafiosità del sodalizio e delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, e gli imputati, censurando l’affermazione di responsabilità associativa, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata traduzione della sentenza in lingua inglese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le questioni processuali. Il motivo sulla mancata traduzione della sentenza di appello è inammissibile: dagli atti risulta che all’interprete fu affidato l’incarico di traduzione, poi puntualmente espletato, e che della traduzione fu disposta rituale comunicazione agli imputati. Le parti, quindi, erano state poste nelle condizioni di prendere cognizione dell’atto per l’esercizio del diritto di difesa. In linea con le Sezioni Unite n. 15069 del 2023, per lamentare la violazione di prerogative difensive occorre allegare uno specifico interesse, nella specie insussistente.

Parimenti inammissibile è il motivo sulla nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione. Il primo giudice aveva pur succintamente espresso valutazioni di condivisione delle tesi accusatorie; la Corte di appello era comunque tenuta a integrare i profili eventualmente carenti. Configurabile, semmai, una carenza di motivazione da integrare in appello, non una mancanza assoluta idonea a produrre nullità inemendabile.

Nel merito, invece, il ricorso del Procuratore Generale è fondato. La Corte ricorda che l’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. estende alle mafie straniere la sussunzione nella fattispecie, in presenza della forza di intimidazione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la compatibilità della norma con organizzazioni di matrice straniera, i cui effetti intimidatori vanno riscontrati anzitutto presso la comunità che condivide la medesima origine etnica. Il difetto di prova dell’esecuzione dei reati fine resta indifferente.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto dell’appartenenza degli imputati al cult, ha omesso di confrontarsi con l’inquadramento di tale organizzazione tra i sodalizi mafiosi, emergente dal complesso delle sentenze richiamate e valutabili ex art. 238-bis cod. proc. pen., e non ha considerato la sentenza parallela di altra Corte di appello, divenuta irrevocabile, che aveva condannato un coimputato per associazione di tipo mafioso. Ha inoltre proceduto a un’analisi frazionata dei singoli dati, senza valorizzarli in una visione unitaria.

Il quadro probatorio era costituito dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dallo statuto del gruppo e dal contenuto dei numerosi dialoghi captati, quanto al comune disegno criminoso, ai ruoli apicali, alle riunioni, all’esercizio della forza di intimidazione, alla pratica del mutuo soccorso e ai rapporti con la casa madre e le altre articolazioni estere. La capacità egemonica va riferita alla comunità di origine nigeriana, non all’intera popolazione stanziata.

Sul punto i ricorsi degli imputati sono manifestamente infondati. L’apprezzamento di merito sulle associazioni di narcotraffico e sull’esclusione della fattispecie attenuata di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è in linea con la giurisprudenza di legittimità, per la quale la fattispecie minore è autonoma, non una mera attenuante, e richiede che i sodali abbiano programmato esclusivamente fatti di lieve entità. La lettura dei dialoghi criptici è questione di fatto, insindacabile se logicamente motivata. Ne deriva l’annullamento con rinvio limitato al capo associativo mafioso e l’inammissibilità dei restanti ricorsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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