Tentativo di furto in banca e aggravante: l’accertamento dell’univocità va rinnovato (Cass. pen. Sez. IV n. 41478 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto tentato pluriaggravato, l’accertamento dell’idoneità degli atti deve essere compiuto con il criterio della prognosi postuma, avuto riguardo alla situazione che si presentava all’agente al momento del compimento degli atti e alle condizioni prevedibili del caso concreto. Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, l’interprete deve verificare la compatibilità della stessa con la condotta concretamente posta in essere, desumendo dall’idoneità e univocità della medesima se l’ipotesi del tentativo sia riscontrabile, non essendo il tentativo portato a compimento nel più grave esito preordinato solo per circostanze estranee alla volontà dell’agente. Anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile quando siano oggettivamente rivelatori, per il contesto e la loro natura, del fine perseguito, dovendosi escludere che l’integrità del bene preso di mira precluda di per sé la configurabilità dell’aggravante.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto la richiesta avanzata da tre indagati sottoposti a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziati di furto tentato pluriaggravato ai danni di una filiale bancaria. Secondo l’accusa, gli indagati avevano posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di somme di denaro custodite presso lo sportello della filiale, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
Il Tribunale ha ritenuto insussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. e, sulla scorta dell’intervenuta remissione di querela, ha dichiarato improcedibile l’azione penale e inapplicabile la misura cautelare. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha ritenuto fondato e assorbente il profilo del ricorso relativo alla valutazione del reato tentato circostanziato. Il Tribunale, muovendo dal presupposto che rilevi la connotazione pubblicistica dell’attività cui il bene è destinato, aveva distinto tra la cassaforte custodita negli uffici e lo sportello ATM: solo quest’ultimo, in quanto destinato a pubblica utilità, avrebbe potuto fondare l’aggravante, mentre l’azione predatoria si era rivolta alla sola cassaforte, risultando l’ATM integro.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’accertamento dell’idoneità degli atti va compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso concreto (Sez. 5 n. 13769 del 16.01.2024; Sez. 2 n. 36311 del 12.07.2019).
Il Collegio ha poi valorizzato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28243 del 28.06.2013, secondo cui l’interprete deve verificare la compatibilità della circostanza con la condotta concretamente posta in essere, al fine di desumere se, sulla scorta dell’idoneità e univocità della condotta, la circostanza sia riscontrabile, traendo il convincimento della sussistenza dell’ipotesi del tentativo non portato a compimento nel più grave esito preordinato solo per circostanze estranee alla volontà dell’agente.
Ha quindi censurato il percorso del Tribunale, che aveva tenuto conto della manomissione della cassaforte ma non della circostanza che il bancomat era stato disattivato, evenienza che aveva fatto scattare l’allarme e determinato la fuga degli indagati. Secondo la Corte, anche gli atti preparatori possono integrare il tentativo punibile quando siano oggettivamente rivelatori, per il contesto e la loro natura, del fine perseguito (Sez. 5 n. 18981 del 22.02.2017), e la direzione non equivoca degli atti non costituisce un parametro probatorio ma una caratteristica oggettiva della condotta, che deve rivelare l’intenzione dell’agente e la sua attitudine a determinare il pericolo concreto e attuale di lesione del bene protetto (Sez. 5 n. 46796 del 18.10.2023; Sez. 1 n. 9284 del 10.01.2014).
L’univocità della condotta dovrà pertanto essere rivalutata alla luce di tali parametri, per stabilire se la disattivazione della centralina, che aveva determinato lo spegnimento del bancomat, costituisse un atto preparatorio finalizzato all’asportazione del denaro in esso contenuto, a prescindere dall’integrità riscontrata dell’ATM. Il provvedimento è stato conseguentemente annullato con rinvio al Tribunale di Venezia, Sezione Riesame, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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