Riesame: autonoma valutazione non richiesta per l’ordinanza cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 41500 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. impone l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, perché tale obbligo è funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente e l’organo giudicante. L’ordinanza del tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, una motivazione autonoma rispetto all’ordinanza genetica. In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione: la diversa valutazione delle risultanze, prospettata come più adeguata, non integra vizio di legittimità. Il ricorso che denunci l’insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se deduce la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 27 maggio 2025, ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla contestazione cautelare di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con altri soggetti.

Il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la violazione del principio della domanda cautelare, per avere i giudici applicato la misura per un fatto diverso da quello contestato; il difetto di autonoma valutazione del tribunale del riesame; l’errata applicazione delle norme sul concorso di persone e sulla detenzione illecita; il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. Sul primo motivo, la Corte ha escluso ogni violazione del principio della domanda: la misura era stata applicata e confermata per la detenzione a fine di spaccio dei quantitativi di cocaina e marijuana indicati nella contestazione, mentre la trasformazione della cocaina in crack è stata indicata dai giudici di merito solo come modalità della condotta, nell’ambito dello stesso fatto contestato.

Il secondo motivo è stato respinto richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 8518 del 2020; Sez. VI n. 1016 del 2020; Sez. I n. 30327 del 2025): l’ordinanza del tribunale del riesame non deve contenere, a pena di nullità, un’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, poiché l’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. riferisce quel requisito alla sola decisione del giudice che emette la misura inaudita altera parte, a garanzia dell’equidistanza tra requirente e giudicante.

Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecita un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentito in sede di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite (Sez. U n. 6402 del 1997) e altri precedenti (Sez. VI n. 5456 del 2020; Sez. VI n. 47204 del 2015), la Corte ha ribadito che non spetta al giudice di legittimità la rilettura dei fatti, riservata al giudice di merito. Nel caso concreto il tribunale del riesame ha ricostruito, con motivazione congrua, un’attività concorsuale di detenzione illecita, valorizzando il costante monitoraggio degli indagati, l’andirivieni dei clienti, l’esito delle perquisizioni in due abitazioni destinate una a laboratorio e l’altra a deposito, il sequestro della sostanza, del materiale da taglio e confezionamento e del danaro, nonché l’identità del confezionamento. I giudici hanno inoltre giudicato implausibili le dichiarazioni del ricorrente rese in sede di convalida.

Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile. In tema di misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti (Sez. II n. 31553 del 2017). Il tribunale ha comunque motivato sul pericolo di recidiva, concreto e attuale, e sull’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, valorizzando le modalità del fatto, l’elevato grado di professionalità, la non occasionalità della condotta e un precedente specifico.

Alla dichiarazione di inammissibilità ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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