Ruolo apicale e prova della partecipazione mafiosa nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 40708 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato dalle valutazioni in fatto contenute nella sentenza rescindente e mantiene piena autonomia nella ricostruzione del compendio probatorio, potendo colmare i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con il solo limite di non ripetere i vizi già censurati. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione consiste in un contributo di qualsivoglia genere, anche atipico, purché apprezzabile e causalmente efficiente rispetto alla nascita, alla permanenza o al rafforzamento del sodalizio, da accertare attraverso indicatori fattuali di contesto. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono riscontrarsi reciprocamente, ma vanno sempre valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, verificando la concordanza sul nucleo essenziale del narrato e restando indifferenti le divergenze circostanziali. Il ruolo apicale può essere assunto anche progressivamente, coincidendo con l’opera di coordinamento delle attività del gruppo.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine dall’accertamento della responsabilità di un soggetto per il reato di partecipazione a un’associazione di stampo mafioso attiva in Emilia e per il trasferimento fraudolento di valori, commesso mediante l’occulta acquisizione di quote societarie al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali.
Dopo una prima condanna in appello, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio, rilevando che la motivazione non aveva distinto il contenuto delle prove dai fatti desunti, non aveva individuato le concrete condotte di partecipazione nel periodo contestato e non aveva chiarito l’effettivo significato della condotta rispetto al solo legame familiare con i vertici della consorteria. Il giudice del rinvio, rinnovata l’istruttoria, ha confermato la responsabilità, e il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di rinvio. L’annullamento per vizio di motivazione investe l’intero compendio probatorio: il giudice del rinvio può colmare i vuoti e le incongruenze con argomentazioni diverse o integrative, senza vincolo rispetto a eventuali valutazioni in fatto espresse nella sentenza rescindente. Il ricorrente aveva dedotto la violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa dei collaboratori ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Sul reato associativo, la Corte muove dalla constatazione che quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. è un delitto a forma libera: la condotta del partecipe può consistere in qualsiasi prestazione, anche minima, ma riconoscibile e causalmente efficiente. Le Sezioni Unite Mannino e Modaffari esigono indicatori di contesto capaci di rendere inequivoca la stabile compenetrazione del soggetto nel sodalizio, collocati tra i materiali della prova. Il Collegio ribadisce che il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento, bensì l’appartenenza al gruppo, con la conseguenza che le chiamate in correità possono riscontrarsi reciprocamente, purché confortate da altri elementi, anche indiretti.
Quanto alle singole censure, la Corte ne verifica la tenuta senza ricostruirle analiticamente. Il compendio probatorio non è più lo stesso: nel rinvio i giudici hanno operato una robusta rinnovazione istruttoria, acquisendo dichiarazioni individualizzanti, sentenze irrevocabili e consulenze tecniche. Ciò ha consentito di superare i rilievi della sentenza rescindente sull’omicidio richiamato nell’imputazione, sui rapporti nel settore delle armi, sul contrabbando di gasolio, sulle false fatturazioni e sulle intestazioni societarie.
La Corte esamina poi la questione dei tabulati telefonici, ritenendo applicabile la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021: i dati anteriori all’entrata in vigore del decreto sono utilizzabili se valutati unitamente ad altri elementi di prova. Le censure sui summit e sui dialoghi intercettati sono respinte, richiamando il limite del travisamento della prova, non ravvisato nel caso.
Sul ruolo apicale, i giudici ritengono possibile che uno stesso agente assuma progressivamente anche posizioni direttive o di organizzazione, unico restando l’atto associativo. Sul trasferimento fraudolento di valori, la consumazione viene collocata nel momento in cui si realizza la dissociazione tra titolarità formale e sostanziale, confermandosi l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione e la legittimità della confisca. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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