Il termine prescrizionale decorre dalla data dell’imputazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 10843 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati permanenti, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal contenuto della contestazione elevata dal pubblico ministero. Ove l’imputazione contenga una contestazione cd. aperta, con la permanenza ancora in corso, il termine prescrizionale decorre dalla data di emissione della sentenza di primo grado o dal diverso momento dell’accertata cessazione della permanenza. Qualora, invece, il pubblico ministero abbia formulato una contestazione cd. chiusa, delimitando puntualmente la condotta punibile, il dies a quo della prescrizione è individuato nella data espressamente indicata nell’imputazione, mentre l’eventuale prosecuzione della condotta può costituire oggetto di autonomo procedimento o di modifica dell’imputazione nello stesso processo.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 26/07/2021, condannava l’imputato, nella qualità di legale rappresentante di una società, alla pena dell’ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per aver occupato arbitrariamente il suolo demaniale marittimo realizzando opere edilizie. La condotta era stata accertata in data 07/02/2011.

Avverso la sentenza veniva proposto appello, convertito dalla Corte d’appello in ricorso per cassazione, deducendo l’estinzione del reato per prescrizione, maturata alla data del 07/02/2016, e, in subordine, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. Successivamente, il difensore di fiducia presentava motivi aggiunti, lamentando la violazione del principio del ne bis in idem per l’identità dei fatti con quelli già giudicati in un precedente procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, richiamando il principio per cui la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione. La doglianza relativa al ne bis in idem, essendo estranea al devolutum tracciato dai motivi originari – afferenti alla prescrizione e all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. – non poteva essere introdotta con i motivi aggiunti, in quanto volta ad allargare l’ambito del petitum con censure non tempestivamente formalizzate.

Nel merito, la Corte ha accolto il motivo relativo all’estinzione del reato per prescrizione. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nei reati permanenti – tra cui rientra l’occupazione abusiva del demanio marittimo di cui all’art. 1161 cod. nav. – assume rilievo decisivo il contenuto della contestazione. Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva optato per una contestazione chiusa, riferendosi alla sola data di accertamento del fatto, delimitando così la durata della condotta addebitata.

Ne consegue che il dies a quo del termine prescrizionale va individuato nella data dell’accertamento (07/02/2011), con maturazione della prescrizione fin dal 07/02/2016. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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