Riesame in sede di rinvio termine decorre da ricezione atti dal PM (Cass. pen. Sez. III n. 41555 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., decorre dalla ricezione degli atti che il tribunale ha nuovamente richiesto all’autorità procedente, e non dalla trasmissione del fascicolo da parte della Corte di cassazione. Il giudizio di rinvio è autonomo e si svolge secondo la medesima sequenza del giudizio ordinario, compresa la richiesta di trasmissione degli atti finalizzata ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile alla decisione in materia cautelare. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., così interpretato, è manifestamente infondata.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio a seguito di una sentenza di annullamento della Corte di cassazione, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerose violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

La sentenza rescindente aveva dichiarato inutilizzabili le conversazioni estrapolate dal telefono cellulare sequestrato a un coindagato, per difetto di motivazione del decreto di sequestro, e aveva rinviato al Tribunale per valutare se l’inutilizzabilità derivata degli indizi incidesse sulla gravità del quadro indiziario. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inefficacia dell’ordinanza per tardività, la violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e il difetto di motivazione sull’adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. Le Sezioni Unite n. 27104 del 2020 hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al tribunale gli atti che lo stesso ha nuovamente richiesto all’autorità procedente. Il dato dirimente è l’autonomia del giudizio di rinvio, che si fonda su un pieno esame di tutto il materiale utile per la decisione cautelare, non delimitabile agli atti trasmessi dalla Cassazione.

La ricezione degli atti richiesti all’autorità procedente segna, anche in sede di rinvio, la decorrenza del termine per la decisione, in coerenza con la sequenza dell’art. 309 cod. proc. pen. Le esigenze di celerità si conciliano con quella della completezza degli elementi valutabili, garantita dall’aggiornamento della disponibilità degli atti al momento in cui il giudizio viene pronunciato.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. è manifestamente infondata, poiché la pronuncia delle Sezioni Unite ripropone i principi già affermati con riferimento all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., secondo la lettura offerta dalla Corte cost. n. 232 del 1998. Non sussistono i presupposti dell’art. 618 cod. proc. pen. per riconsiderare la questione.

Il secondo motivo è fondato limitatamente ai capi 78, 98 e 106 dell’incolpazione. Il Tribunale, pur avendo affermato la sussistenza dei gravi indizi, non ha poi esaminato il compendio cautelare per tali contestazioni, non rispondendo alle deduzioni difensive. Nel resto il motivo è infondato: il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione, ma la sentenza rescindente, avendo annullato con rinvio, aveva demandato al giudice del rinvio la prova di resistenza, non avendola esperita.

Quanto al reato associativo, le censure sono generiche. La durata del periodo di osservazione, anche breve, non rileva ai fini della verifica della partecipazione al sodalizio, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato. Il terzo motivo è infondato: la motivazione sull’adeguatezza della misura carceraria sfugge ai vizi denunziati, risultando correttamente applicata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza limitatamente ai capi 78, 98 e 106, con rinvio al Tribunale di Roma, rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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