Iscrizione nel registro degli indagati solo con indizi completi di identificazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 6739 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini preliminari, l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., sussiste solo quando siano stati acquisiti indizi che, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano misure restrittive, possiedano una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, non potendo riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento. Il termine di durata delle indagini preliminari decorre pertanto solo dal momento in cui la notizia di reato sia «soggettivamente vestita», ossia consenta l’identificazione completa dell’indagato, dovendo altrimenti procedersi all’iscrizione a carico di ignoti. In tema di violenza sessuale su minore, è legittima la contestazione alternativa delle due fattispecie di cui all’art. 609-bis cod. pen. (per costrizione e per induzione) quando il fatto storico sia descritto in modo chiaro e preciso; l’aggravante di cui all’art. 609-septies, quarto comma, n. 2), cod. pen. comprende qualunque rapporto fiduciario di affidamento del minore, anche temporaneo od occasionale.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale aggravata e continuata commessi, dal 2015 al 2020, in danno di persona minorenne a lui affidata. L’indagato, un sacerdote, proponeva ricorso per cassazione articolando otto motivi di doglianza.
Tra le censure principali, il ricorrente deduceva la tardiva iscrizione nel registro degli indagati, sostenendo che la notizia di reato fosse desumibile da un’intercettazione risalente a quattro anni prima e che i termini di indagine fossero ormai scaduti, con conseguente inutilizzabilità della prova. Contestava inoltre la contestazione di entrambe le ipotesi di violenza sessuale, l’applicazione dell’aggravante della minore età, la procedibilità d’ufficio e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando analiticamente ciascun motivo. Quanto alla lamentata tardiva iscrizione nel registro degli indagati, ha affermato che, ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’obbligo di iscrizione del nome della persona sorge solo quando emergano indizi dotati di «significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona», escludendo che possano assumere rilievo meri sospetti di coinvolgimento.
La Corte ha distinto tra notizia di reato «soggettivamente nuda», che contiene la mera indicazione dell’esistenza di un reato senza elementi per identificarne l’autore, e notizia «soggettivamente vestita», che consente l’identificazione completa dell’indagato. Solo in quest’ultimo caso l’iscrizione proietta i suoi effetti sul decorso dei termini di indagine. Nel caso di specie, la scelta della Procura di posticipare gli accertamenti identificativi per ragioni di tutela del segreto investigativo è stata ritenuta una scelta discrezionale che non ha pregiudicato il diritto di difesa.
Quanto alla contestazione di entrambe le ipotesi di violenza sessuale, la Corte ha precisato che è legittima la contestazione alternativa di due fattispecie incriminatrici quando il fatto storico sia specificamente descritto. Il giudice può infatti dare al fatto una diversa qualificazione giuridica senza violare l’obbligo di correlazione tra sentenza e accusa, purché il fatto addebitato rimanga identico. Tale facoltà vale a maggior ragione nella fase delle indagini preliminari, caratterizzata da una maggiore fluidità.
In relazione all’applicazione dell’aggravante dell’affidamento del minore, la Corte ha ribadito che l’art. 609-septies, quarto comma, n. 2), cod. pen. comprende qualunque rapporto fiduciario di affidamento, anche temporaneo o occasionale, che presuppone una posizione di preminenza strumentalizzata dall’agente. Ha inoltre confermato la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 9), cod. pen. per il ministro di culto che abusi del prestigio connesso alla propria qualità, trattandosi di un quid pluris non assorbito dalla fattispecie di cui all’art. 609-bis cod. pen.
Con riferimento alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., chiarendo che per i delitti ivi inclusi la custodia cautelare in carcere deve essere applicata in presenza del solo requisito della gravità indiziaria, salvo che non emergano elementi che dimostrino l’assenza di esigenze cautelari o l’idoneità di misure meno afflittive. Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza o in una generica prognosi favorevole di astensione dalla reiterazione dei reati.
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Nota della Redazione
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