Riqualificazione in furto con strappo annullata: la violenza sulla persona integra rapina (Cass. pen. Sez. 2 n. 9020 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il requisito della violenza, quale elemento materiale della rapina, non soltanto l’esercizio di un costringimento fisico sul soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto che si risolva in una coartazione della sua libertà fisica o psichica, inducendolo a tollerare la sottrazione della res. Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 628 cod. pen. è sufficiente l’utilizzo di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva idoneo a produrre una coazione fisica, assoluta o relativa; la violenza può essere esercitata anche sulla cosa quando esprima un messaggio minatorio per la persona. La circostanza aggravante della destrezza sussiste solo in presenza di particolari abilità o astuzie che sorprendano la sorveglianza del detentore, non quando l’agente incontri la resistenza della vittima.

Il Fatto

Il Gip del Tribunale di Mantova aveva applicato una misura cautelare per il delitto di rapina ai danni di una persona offesa, alla quale l’indagata aveva sottratto un orologio aggrappandosi al suo braccio e provocandole una escoriazione. Investito del riesame, il Tribunale di Brescia riqualificava il fatto come furto con strappo, ritenendo che la violenza fosse stata esercitata esclusivamente sulla cosa e non sulla persona, confermando comunque la misura.

Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata configurabilità della rapina, sia l’indagata, che invocava la più tenue qualifica del furto con destrezza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione e l’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere, ravvisando un interesse concreto alla cristallizzazione del giudicato cautelare in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto, conformemente al principio espresso dalle Sezioni Unite in materia.

Nel merito, ha giudicato fondato il ricorso del Pubblico Ministero, censurando la motivazione del Tribunale come carente e apodittica laddove aveva escluso la violenza sulla persona. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la violenza ravvisabile nella rapina non richiede una particolare veemenza, essendo sufficiente qualsiasi azione che coarti la libertà fisica o psichica della vittima, come l’aggrapparsi al suo braccio per vincerne la resistenza e sottrarre l’orologio.

La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio, affinché valuti la condotta alla luce dei princìpi ermeneutici indicati.

Quanto al ricorso dell’indagata, la Corte ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando il principio secondo cui la destrezza aggravante richiede specifiche abilità che eludano la sorveglianza del detentore, non potendo configurarsi quando la condotta si scontra con la reazione della vittima. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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